Mentre il decreto di riforma doganale (ora all'esame delle commissioni parlamentari per i pareri), si dirige verso l'inclusione dell'Iva all'importazione tra i diritti di confine, con l'ordinanza interlocutoria 18284/2024 delle Sezioni Unite della Cassazione, viene rimessa alla Corte costituzionale la decisione di valutare la legittimità dell'istituto della "confisca doganale" all'Iva all'importazione rispetto all'articolo 3 della Costituzione e dell'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Prima di individuare le motivazioni che hanno convinto i giudici della Suprema corte a richiamare l'attenzione della Consulta, ritenendo "non manifestamente infondata" la questione, è bene ricordarne le premesse. Tutto parte, infatti, dal presupposto che, secondo la Cassazione, l'Iva all'importazione non è un diritto di confine al pari dei dazi doganali, ma, quanto alle sue caratteristiche, è la medesima imposta dell'Iva intraunionale nonché nazionale. In altre parole, il sistema dell'Iva all'importazione è, per sua natura, incardinato in quello generale dell'Iva (ex multis, Cgue, sentenze C-272/13, Equoland e C-299/86, Rainer Drexl), con la peculiarità di trarre origine dall'importazione nell'Ue. Sicché, fatto generatore ed esigibilità dell'imposta sono collegati a quelli dei dazi, ma - sottolinea la Corte sulla scia della giurisprudenza unionale - restano distinti. Oltre a tale elemento di contatto tra Iva all'importazione e dazi doganali, il quale fa sì che la riscossione della prima avvenga secondo le regole doganali di cui è competente l'Adm - esiste un ulteriore e, per certi versi improprio, rinvio che la disciplina nazionale dell'imposta sul valore aggiunto effettua quando si tratta delle operazioni di importazioni. Trattasi dell'articolo 70 del Dpr 633/1972 - ora all'attenzione della Consulta - che prevede l'applicazione, in tal caso, delle disposizioni procedurali e sanzionatorie dettate per i diritti di confine.
Ebbene, in virtù di tale norma, in riferimento ad una fattispecie di omessa dichiarazione e pagamento dell'Iva in dogana, le Dogane applicano le sanzioni previste dal Tuld, compresa la confisca ex articolo 301, misura particolarmente afflittiva se raffrontata con la confisca amministrativa di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 689/1981 prevista in caso di violazioni per evasione dell'Iva interna. Sul tema, già con la sentenza Rainer Drexl richiamata, il divario nella severità delle sanzioni comminate per le due categorie di infrazioni - evasione dell'Iva all'importazione e dell'Iva interna - era stato considerato sproporzionato quando la sanzione comminata per il caso dell'importazione comporta la confisca della merce mentre lo stesso non riguarda i casi di cessione nazionale.
A questo orientamento si aggiunge il fatto che la confisca doganale è applicata in via fissa a prescindere dalla condotta tenuta dal contribuente - dunque se questi ha versato interamente l'imposta evasa e le sanzioni - mentre non è mai prevista per l'Iva interna in relazione a condotte sanzionate solo in via amministrativa. Preso atto di questa disparità di trattamento, la Corte non può fare a meno che richiedere la valutazione sulla costituzionalità della norma, mentre la strada imboccata dal legislatore sembra trascurare del tutto il problema.
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