Paesi Ue liberi di imporre l’obbligo domestico di e-fattura

Paesi Ue liberi di imporre l’obbligo domestico di e-fattura

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Di Santacroce Benedetto, Mastromatteo Alessandro

Pubblicazione del pacchetto Vida (Vat in the digital age) con tempistiche differenziate per l’applicazione delle misure in esso contenute: già dal 14 aprile 2025 gli Stati membri potranno ad esempio imporre obblighi domestici di fatturazione elettronica, sia in emissione che in ricezione, unicamente per i soggetti passivi stabiliti nel loro territorio, con esclusione quindi dei contribuenti solamente identificati a fini Iva.

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 25 marzo 2025, sono stati infatti pubblicati, dopo un lungo e complesso iter approvativo, i tre provvedimenti inizialmente licenziati dalla Commissione Europea l’8 dicembre 2022. Si tratta della direttiva Ue n. 516, che modifica l’attuale direttiva Iva, e dei due regolamenti del Consiglio 517 e 518 che intervengono, rispettivamente, sui regolamenti n. 904/2010 quanto alla cooperazione amministrativa e n. 282/2011 sulle disposizioni di applicazione. 

Dal 14 aprile, gli Stati membri potranno intanto applicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previste in materia di fatturazione elettronica domestica dalla direttiva 516. In altri termini, dall’entrata in vigore della nuova direttiva Iva, gli Stati membri sono legittimati a imporre l’utilizzo della fatturazione elettronica per le transazioni nazionali, senza necessità di richiedere l’approvazione preventiva della Commissione europea. Non potranno essere ricomprese le cessioni intracomunitarie di beni, le cessioni nazionali di beni effettuate nell’ambito di una transazione triangolare e le prestazioni di servizi rese a uno Stato membro in cui il fornitore non è stabilito e per le quali il destinatario è tenuto al pagamento dell’imposta. 

Il nuovo paragrafo 2 dell’articolo 218 riconosce, infatti, agli Stati membri la possibilità di imporre ai soggetti passivi, stabiliti nel loro territorio, l’obbligo di emettere fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nel loro territorio. 

Dal punto di vista soggettivo, come chiarito dal Comitato Iva della direzione Taxud della Commissione europea con il working paper n. 1102 dell’11 marzo 2025, l’obbligo di emissione, così come quello di ricezione, potrà riguardare solamente i soggetti passivi stabiliti e cioè se vi sono svolte le funzioni di amministrazione centrale o ci sia una stabile organizzazione e quindi qualsiasi stabilimento caratterizzato da una struttura adeguata in termini di risorse umane e tecniche.

Di conseguenza, se un soggetto passivo di imposta è solamente identificato, direttamente o a mezzo di un rappresentante fiscale, e quindi registrato a fini Iva in uno Stato membro, ma non è lì né stabilito né ha una stabile organizzazione, non rientra nell’obbligo di fatturazione elettronica attiva e passiva. 

Gli Stati membri potranno comunque decidere di imporre agli identificati, e quindi ai soggetti passivi registrati ma non stabiliti nel loro territorio, di comunicare i dati delle transazioni realizzate, offrendo comunque agli stessi la possibilità di adempiervi anche avvalendosi della fatturazione elettronica. 

Non sussiste a ogni modo alcun divieto per l’adesione volontaria degli identificati all’utilizzo dei sistemi di fattura elettronica: ciò anche in previsione dell’ulteriore cambiamento che interesserà tutti i contribuenti dal 1° luglio 2030 quando, accanto alla nuova definizione di e-fattura come documento in formato elettronico strutturato, ed in particolare conforme agli standard europei di cui alla EN 16931, e quindi i tracciati Ubl (Universal business language) e Cii (Cross industry invoice), entrerà a regime l’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le operazioni intra-unionali, e la predisposizione di un documento di rendicontazione digitale – Drr in luogo dei modelli Intrastat.

Mentre l’Italia è già in linea con le disposizioni unionali, avendo imposto l’obbligo solamente ai soggetti stabiliti e residenti, occorre invece verificare caso per caso se e come altri Stati membri abbiano già esteso il relativo obbligo anche agli identificati.

Studio Santacroce & Partners


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