Anagrafe dei Rapporti – Giacenza Media

Anagrafe dei Rapporti – Giacenza Media

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Giacenza media annua sul conto corrente al debutto tra gli importi da comunicare all’Anagrafe dei rapporti. In questo modo si semplificano gli adempimenti richiesti ai contribuenti ai fini dell’ISEE e, contemporaneamente, si aumentano gli strumenti di analisi a disposizione del Fisco per la valutazione del rischio di evasione. Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 73782 del 28 maggio 2015 è stato infatti ampliato l’ambito oggettivo della comunicazione integrativa all’Archivio dei rapporti che gli operatori finanziari sono tenuti ad effettuare, con cadenza annuale. Il termine per l’invio delle comunicazioni per il 2014, originariamente fissato al 29 maggio 2015, è stato per questo rinviato al prossimo 30 giugno 2015. A partire dalle comunicazioni relative al 2015, la trasmissione andrà invece effettuata entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i dati. Insieme alle informazioni su saldi e movimenti, l’ammontare della giacenza media annua potrà essere utilizzata dal Fisco non solo per le indagini finanziarie ma anche per realizzare le analisi del rischio di evasione. Le informazioni bancarie, integrate con il dato del valore medio di giacenza annuo saranno inoltre utilizzabili per l’applicazione dell’ISEE. L’integrazione delle informazioni finanziarie con i dati della giacenza media deriva dalla nuova formulazione dell’articolo 11 comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011 come risultante a seguito delle modifiche recate dall’articolo 1, comma 314 della legge n. 190 del 2014 (Stabilità 2015). Tale disposizione ha modificato la disciplina degli obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria in capo agli operatori finanziari, prevedendo innanzitutto che le relative informazioni sono impiegate dall'Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di evasione. La precedente normativa prevedeva invece il loro utilizzo per l’elaborazione con procedure centralizzate, da parte della medesima Agenzia, di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione. Le informazioni finanziarie potranno, ad esempio, permettere di individuare quegli elementi indicativi che giustificano il ricorso allo strumento del redditometro evidenziando eventuali anomalie con il reddito dichiarato. Si pensi alla quota di risparmio riscontrata utilizzabile, ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del decreto ministeriale del 24 dicembre 2012, ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche. Tale quota può essere determinata come differenza tra i saldi iniziali e quelli finali dei conti correnti comunicati dagli intermediari finanziari. Valori incongruenti rispetto a quanto dichiarato potrebbero infatti essere oggetto di analisi di rischio fiscale. Resta da valutare come la giacenza media annua possa assumere valenza ai fini dell’analisi del rischio di evasione. Con tutta probabilità tale valore potrà concorrere alla valutazione del rischio se combinata con gli altri importi comunicati, e cioè i saldi contabili alla fine dell’anno precedente e quelli dell’anno corrente, gli accrediti e gli addebiti effettuati nel corso dell’anno. A tale proposito, riproducendo le istruzioni per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, il Provvedimento direttoriale del 28 maggio 2015 fornisce la definizione ed il metodo di calcolo della giacenza media annua, intesa come l’importo medio delle somme a credito del cliente in un dato periodo ragguagliato ad un anno. Per calcolarne il valore, si devono sommare le giacenze giornaliere e cioè i saldi giornalieri per valuta. La somma complessiva deve essere poi divisa per 365, prescindendo dal numero effettivo di giorni in cui il deposito o il conto risultano attivi. Proprio le modalità di calcolo, nel prescindere dai giorni di effettiva apertura del conto o del rapporto potrebbero rendere non del tutto accurato e puntuale il dato relativo alla giacenza media annua. Le medesime informazioni finanziarie, compresa l’indicazione della giacenza media, sono inoltre funzionali a semplificare gli adempimenti richiesti ai cittadini nella compilazione della DSU - dichiarazione sostitutiva unica - necessaria per calcolare l’ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente – per accedere ai servizi e alle prestazioni sociali a condizioni agevolate. Per la compilazione della DSU viene infatti richiesta l’indicazione della consistenza media annua di depositi e conti correnti postali e bancari. Si tratta di un valore di non facile reperimento per i cittadini. Con la comunicazione effettuata dagli intermediari finanziari, i cittadini potrebbero invece non essere più tenuti a richiedere oppure a calcolare tale valore per poi indicarlo nella dichiarazione sostitutiva.

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