Mediazione e conciliazione

Mediazione e conciliazione

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L’allargamento dell’istituto della conciliazione giudiziale oltre il primo grado di giudizio è una delle maggiori novità previste per il processo tributario e contenute nello schema di decreto legislativo recante la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario in corso di approvazione.

E’ una novità particolarmente sentita con la quale si viene incontro alle esigenze dei contribuenti e della stessa Amministrazione finanziaria introducendo la possibilità di “fare pace” anche oltre l’udienza di trattazione di primo grado estendono l’istituto della conciliazione giudiziale anche ai giudizi pendenti in Commissione Tributaria Regionale ed in Cassazione. Le esigenze scaturivano considerando le lungaggini di un giudizio tributario che, per tutti e tre i gradi di giudizio, può durare anche 6 anni e dove si susseguono interventi normativi o di prassi ed interpretazioni giurisdizionali che possono incidere sul diritto o la pretesa in contestazione facendo sorgere l’esigenza in capo alle parti di rivedere le proprie posizioni in corso di causa anche oltre il primo grado.

Ora con le modifiche che dovrebbero essere apportate all’art. 48 e l’introduzione degli artt. 48-bis e ter al D. Lgs. 546/92 è prevista la possibilità di chiudere il contenzioso pendente con un accordo tra le parti anche se il giudizio si trova innanzi alla Commissione Tributaria Regionale o alla Cassazione. Sono disciplinate due forme di conciliazione:

  • Conciliazione fuori udienza (art. 48 D. Lgs. 546/92): se le parti raggiungono un accordo e presentano istanza congiunta per la definizione parziale o totale della controversia. In tal caso, a seconda che la trattazione sia già fissata o meno, la Commissione pronuncia sentenza (nel primo caso) e decreto ( nel secondo caso) di cessazione della materia del contendere. L’accordo deve indicare termini e le modalità di pagamento;

  • Conciliazione in udienza (art. 48 – bis D. Lgs. 546/92): se una parte presenta istanza per la conciliazione la Commissione deve invitare contribuente e Ufficio a tentare un accordo e, se positivo, redige processo verbale nel quale sono indicate somme, modalità e termini di pagamento.

    In entrambi i casi non è più il pagamento delle somme o della prima rata (si possono avere fino ad 8 o 12 rate trimestrali ex art. 8 D. Lgs. 218/97) ma la sottoscrizione dell’accordo o la redazione del processo verbale che perfezionano la conciliazione. Si valorizzano, in tal modo, le scelte delle parti. In caso di perfezionamento (art. 48-ter D. Lgs. 546/92) in primo o secondo grado di giudizio le sanzioni si riducono al 40% del minimo editale mentre se l’accordo si perfeziona durante la pendenza del giudizio in Cassazione le sanzioni si riducono al 50%.

    Ciò che lascia perplessi è il rapporto con l’istituto del reclamo e della mediazione tributaria, anch’esso oggetto di modifiche rilevanti e che non esclude più la conciliazione. Ne consegue che un atto impositivo di valore inferiore ai 20.000 euro potrebbe essere oggetto di una preventiva istanza di adesione da parte del contribuente con possibile riduzione delle sanzioni ad 1/3 del minimo editale (33,33%) successivamente è soggetto alla procedura di reclamo obbligatoria con possibile riduzione delle sanzioni al 35% del minimo editale ed infine potrebbe essere presentata istanza di conciliazione giudiziale con, in caso di accordo, una riduzione delle sanzioni al 40% del minimo editale. In tal modo il reclamo rischia di perdere la sua funzione deflattiva essendoci soluzioni diverse rispetto ad i vantaggi concreti per il contribuente (una differenza minima sulla riduzione delle sanzioni che colpisce somme non elevate). Al riguardo non sarebbe forse meglio eliminare il reclamo e concedere i medesimi criteri e parametri di valutazione (incertezza della questione, grado di sostenibilità della pretesa ed economicità dell’azione amministrativa) all’Ufficio in sede di adesione.

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