La disciplina per la determinazione dell’IMU e della TASI per gli enti non commerciali, malgrado i vari interventi normativi ed interpretativi ufficiali, presenta ancora numerosi punti oscuri.
Versamenti IMU. L’art. 1, comma 721 della legge 147/2013 (Stabilità 2014) prevede che il versamento dell’IMU per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali è effettuato in tre rate:
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le prime due, pari ciascuna al 50% dell’Imu corrisposta per l’anno precedente, di norma entro il 16 giugno ed il 16 dicembre di ogni anno;
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la terza ed ultima, se con conguaglio a debito sull’Imu complessivamente dovuta, entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
I versamenti possono compensare i crediti, nei confronti dello stesso comune, purchè risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 1° gennaio 2014.
Pertanto entro il 16 giugno 2015, salvo il diritto alla compensazione degli eventuali crediti emergenti dalla dichiarazione, dovevano essere versati il saldo 2014 ed il primo acconto 2015, corrispondente al 50% dell’imposta dovuta per il 2014.
Quindi le risultanze della dichiarazione IMU per l’anno 2014, da presentare entro il 30 giugno 2015 con modalità telematica (comma 719), dovevano essere già disponibili all’atto del versamento.
Versamenti TASI. L’art. 9, comma 3 del D.lgs 23/2011 prevede due momenti: acconto entro il 16 giugno e saldo entro il 16 dicembre di ogni anno); quindi è incoerente con la norma IMU.
Le istruzioni della dichiarazione Imu – Tasi (Dm 26 giugno 2014) affermano, invece che la modalità di versamento dell’Imu deve essere estesa anche alla Tasi essendo identico il meccanismo applicativo delle due imposte ed il riconoscimento dell’esenzione sulla base di un’apposita dichiarazione (nei quadri C e D dedicati rispettivamente alla determinazione dell’Imu e della Tasi e alle compensazioni e rimborsi).
Tuttavia, mancando uno specifico rinvio normativo parametrico alla disciplina dei versamenti per l’Imu stabilita per gli Enc (come invece avviene per le esenzioni e la dichiarazione, visto che gli Enc devono presentare un’unica dichiarazione sia per l’Imu sia per la Tasi), resta il dubbio dell’efficacia giuridica del Dm a tal fine, considerando l’approccio molto critico dell’ANCI (nota IFEL del 1° giugno 2015), verso le soluzioni pragmatiche in materia proposte dal Dipartimento Finanze del MEF.
Resta però evidente che gli ENC sono nell’impossibilità di ottemperare al versamento del saldo Tasi entro il 16 dicembre quando gli elementi che consentono la determinazione dell’imposta dovuta, in particolare relativamente agli immobili ad utilizzo promiscuo (in attività istituzionali svolte con modalità non commerciali e le altre), possono non essere disponibili.
Versamenti tardivi e ravvedimento. Gli ENC che, in ragione delle complessità interpretative, non hanno provveduto al versamento entro la scadenza del 16 giugno 2015 o che vi hanno provveduto in modo parziale, possono ravvedere omissioni e/o tardività sui versamenti.
Il ravvedimento può interessare anche i versamenti omessi, parzialmente e/o totalmente, nonché tardivi in scadenza nel corso dell’esercizio 2014, in riferimento al saldo 2013 ed agli acconti 2014, nonché le omissioni relative alla dichiarazione per l’anno 2014.
Fra l’altro la circolare 23/E/2015 dell’Agenzia delle entrate ha precisato che sono applicabili ai tributi locali anche le nuove regole previste dall’art. 13, comma 1, lettera a-bis), ma non le regole delle lettere b-bis), b-ter) e b-quater) del D.lgs. 472/1997 (si veda tabella).