CFC – Controlled Foreign Company

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La verifica fiscale sulla presenza delle CFC, controllate e/o collegate, parte in genere dall’elenco delle partecipazioni in allegato al bilancio d’esercizio, ove devono essere indicati i dati di cui all’art. 2427, comma 1, n. 5 del codice civile (denominazione, sede, ecc..).

Rientrano nella disciplina CFC di cui all’art. 167 del TUIR le società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, individuati nel DM 21 novembre 2001, come ampiamente modificato dal recente DM 30 marzo 2015, nonché le società che pur non risiedendo in Paesi a fiscalità privilegiata realizzano i due criteri del comma 8-bis dello stesso art. 167.

Sono incluse nella definizione di società CFC anche le società collegate di cui all’art. 168 del TUIR, che lo schema di decreto sull’internazionalizzazione intende abrogare con decorrenza dall’esercizio 2015 (art. 8, comma 3). Lo stesso decreto introduce ulteriori modifiche allo stesso art. 167, tra cui un nuovo comma 8-quater che prevede una specifica segnalazione delle società controllate nel modello di dichiarazione, sempre a partire dal periodo d’imposta 2015.

Al fine di evitare la tassazione per trasparenza prevista dall’art. 167, il comma 5 richiede la presentazione di un interpello per dimostrare alternativamente una delle due esimenti, consistenti nello svolgimento di un’effettiva attività all’estero oppure nel fatto che dal possesso delle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati a regime fiscale privilegiato. Si ricorda che la prima esimente non è utilizzabile con riferimento alle società che conseguono per più del 50% passive income o corrispettivi per servizi infragruppo.

La presentazione di un interpello con una risposta positiva in genere è sufficiente per terminare la verifica, salvo il potere dell’ufficio di controllare la rispondenza tra quanto indicato nell’interpello e la situazione effettiva della CFC. L; la società controllante residente potrebbe avere preferito seguire la strada della presentazione di un interpello “successivo”, ossia della dimostrazione delle esimenti in sede di verifica, come previsto da ai sensi della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32 del 14 giugno 2010. In tale caso “l'analisi condotta dagli uffici non deve limitarsi alla mera constatazione del mancato rispetto di parametri quantitativi o di condizioni formali posti dal legislatore, ma deve mirare a verificare se gli elementi sostanziali addotti dal contribuente siano idonei a dimostrare l'effettiva sussistenza delle circostanze esimenti previste dalle norme di riferimento”. I verificatori del fisco dovranno sempre esaminare su base documentale la sussistenza delle condizioni di disapplicazione previste dal comma 5 dell’art. 167 del TUIR (CFC black list) oppure, una volta riscontrati i presupposti applicativi di cui al comma 8-bis, dal comma 8-ter (CFC white list).

Ove la disciplina CFC risulti applicabile, la verifica di solito prosegue con la determinazione del reddito della società controllata CFC, anche se la stessa è stata inserita nel quadro FC di UNICO e, nel caso di pagamento imposte, anche nel quadro RM. E’ consigliabile che la società controllante residente conservi la documentazione utile per la determinazione del reddito imponibile o della perdita, soprattutto nel caso in cui alla data della verifica fiscale non controlli più la società CFC (ad esempio, perché ceduta a terzi).

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