Ravvedimento e Circolare 23E

Ravvedimento e Circolare 23E

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L’Agenzia delle Entrate con una interpretazione adeguatrice risolve in modo definitivo il meccanismo con cui i contribuenti devono applicare le riduzioni delle sanzioni di 1/5 e di 1/9 connesse alla nuova formulazione del ravvedimento operoso (art. 13 Dlgs 472/97). In particolare con la circolare 23/E di ieri l’Agenzia delimita l’ambito applicativo della norma sia per quanto riguarda l’indicazione dei tributi per i quali è applicabile la riduzione delle sanzioni ad 1/5 (let. b-quater) sia per quanto riguarda il termine di decorrenza per usufruire della riduzione delle sanzioni ad 1/9 (let. a-bis).

In merito alla prima questione la circolare ha confermato che la lettera b-quater) dell’art. 13, che disciplina la riduzione delle sanzioni ad 1/5 se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni viene effettuata anche dopo accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative, deve ritenersi applicabile ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. La circolare ha altresì chiarito che tra i tributi in questione rientrano oltre ai tributi diretti, l’IVA e tutte le imposte, diritti o entrate erariali, anche l’Irap e le addizionali regionali e comunali all’Irpef in quanto la disciplina di detti tributi segue quella del tributo erariale a cui si riferisce. Restano naturalmente esclusi i tributi locali.

Particolarmente importante è poi il chiarimento che la circolare fornisce sulle modalità di applicazione della riduzione delle sanzioni ad 1/9 e che avevano destato, fin da subito, più di un dubbio tra gli operatori.

Più nel dettaglio per tutti i tributi, ivi compresi quelli amministrati dall’Agenzia delle Entrate, la nuova lettera a-bis) introduce la riduzione della sanzione ad 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall'errore. Di conseguenza, ci si potrà avvalere del ravvedimento anche dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fiscale.

Il dato letterale della norma aveva creato alcune problematiche in relazione ai tributi statali “periodici” (in particolare per le imposte sui redditi e l’Iva ) con riferimento alle violazioni relative agli omessi, o tardivi versamenti ed alla applicazione delle riduzioni previste dalle lett. a), a-bis) e b) dell’art. 13. Si pensi per esempio al secondo acconto Irpef da pagare entro il 30 novembre per il quale, secondo il dato letterale della norma, si sarebbe potuto avere una riduzione ad 1/10 (lett. a) se la regolarizzazione fosse stata effettuata entro 30 giorni dalla commissione della violazione (vale dire entro il 30 dicembre) e una riduzione ad 1/9 (lett. a-bis) se effettuato antro il 29 dicembre.

Con la circolare in questione si è pertanto proceduto ad una interpretazione adeguatrice della lett. a-bis) partendo dalla ratio e dalla funzione stessa della norma che è diretta a creare un quadro di benefici che si riducono per il contribuente in relazione al maggior tempo trascorso tra la commissione della violazione e al sua regolarizzazione, stabilendo che per tali tipologie di violazioni (omessi versamenti) deve farsi riferimento, quale dies a quo per il ravvedimento previsto dalla let. a-bis), al momento della scadenza naturale dell’adempimento pur in presenza di tributi periodici. La problematica rappresentata viene quindi superata creando un dualismo tra le violazione direttamente collegate alla dichiarazione e che sono commesse mediante la dichiarazione stessa e le violazioni che non sono commesse mediante la dichiarazione (omessi versamenti) in quanto rispetto a questa mantengono una loro autonomia. Per le prime i 90 giorni per la regolarizzazione e per usufruire della beneficio della riduzione delle sanzioni ad 1/9 decorrono dal termine per la presentazione della dichiarazione. Per le seconde, per i quali le relative violazioni non si perfezionano con la presentazione della dichiarazione, ma con il mancato pagamento, alla scadenza prevista dalla legge per il versamento, il dies a quo da cui far decorrere i 90 giorni è da calcolare dalla scadenza per il pagamento.

TABELLA

Art. 13, comma 1, let. a-bis)

Omessi versamenti dies a quo per da cui far decorrere i 90 giorni per beneficiare della riduzione delle sanzioni ad 1/9 è il termine previsto per il versamento

Violazioni commesse mediante dichiarazione il dies a quo da cui far decorrere i 90 giorni per beneficiare della riduzione delle sanzioni ad 1/9 è il termine di presentazione della dichairazione

Art. 13, comma 1, let. b-quarter)

La riduzione ad 1/5 delle sanzioni si applica solo alle violazioni che riguardano i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate

Tra i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate rientrano anche Irap ed addizionali regionali e comunali all’Irpef

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