Schema D.LGS. fattura elettronica – Proposte di modifica

Schema D.LGS. fattura elettronica – Proposte di modifica

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Rafforzamento dell’attività conoscitiva e di controllo fiscale, anche mediante l'incentivazione della fatturazione elettronica, della trasmissione telematica dei corrispettivi e dei sistemi di tracciabilità dei pagamenti, rispettando il principio di riduzione degli adempimenti in capo ai contribuenti: questo lo spirito ed il dettato dell’articolo 9 della legge delega n. 23 del 2014 cui il Governo ha cercato di dare attuazione con lo schema di decreto legislativo n. 162 trasmesso il 29 aprile 2015 al Senato. La completezza e la tempestività delle informazioni che l’Amministrazione finanziaria può ottenere dai dati di fatturazione, e dei corrispettivi, trasmessi dai contribuenti costituiscono tuttavia delle variabili in grado di influenzare in maniera determinante l’effettiva efficacia delle misure attuative della delega fiscale. Questi aspetti sono stati oggetto lo scorso 19 maggio 2015 dell’audizione in Senato del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, dott.ssa Rossella Orlandi, nel corso della quale è stata data evidenza all’importanza di acquisire tempestivamente ed in modo strutturato i dati contenuti nei documenti certificativi dei corrispettivi, quali fatture, ricevute e scontrini. I dati delle operazioni rilevanti a fini Iva potranno infatti essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate. A tale riguardo lo schema di decreto garantisce a tutti coloro che trasmettono al fisco, previo esercizio di una specifica opzione, le fatture emesse e quelle ricevute ed i corrispettivi, l’abolizione di adempimenti comunicativi gravosi quali spesometro, comunicazioni black list, elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari e delle prestazioni passive UE. A tali benefici, si accompagnano l’introduzione di regole agevolative per ottenere con più facilità i rimborsi Iva spettanti, nonché la riduzione di un anno sui termini di accertamento a condizione che si garantisca la tracciabilità dei pagamenti. Le misure individuate dal legislatore delegato incontrano tuttavia due principali ostacoli sulla strada della semplificazione per i contribuenti e del rafforzamento dei controlli per il fisco. Per ottenere i benefici infatti, incentivando parallelamente l’adozione della fatturazione elettronica, è necessaria la trasmissione di tutte le fatture attive e passive, emesse e ricevute dal contribuente. In questo modo, si incrementa però il numero di adempimenti obbligando i soggetti passivi a preoccuparsi della trasmissione non solo e non tanto delle fatture emesse, ma anche e soprattutto di quelle passive, che dovranno essere con tutta probabilità normalizzate attraverso la loro conversione nel formato xml da trasmettere. In secondo luogo, si tratta di scelte opzionali che non possono per questo assicurarne la diffusione generalizzata. Occorrerebbe invece rendere entrambi gli adempimenti obbligatori, imponendo l’invio telematico unicamente delle informazioni fiscali già contenute nella fattura e nei documenti che certificano i corrispettivi. Di fatto, l’obbligatorio e tempestivo invio telematico dei dati di fatture, scontrini e ricevute emessi dal contribuente permetterebbe da un lato di assicurare una tempestiva conoscenza al fisco di una serie di informazioni ad oggi trasmesse, ad esempio con lo spesometro, a distanza di tempo dal momento di certificazione dell’operazione, e dall’altro garantirebbe la semplificazione riducendo i numerosi e sovrapposti adempimenti comunicativi richiesti ai contribuenti. Il passaggio da opzione ad obbligo non sarebbe peraltro in contrasto con le prescrizioni dell’Unione Europea circa la piena e completa parificazione tra fattura cartacea e fattura elettronica. In altri termini, non si imporrebbe l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti dei privati ma ci si limiterebbe a richiedere la trasmissione unicamente dei dati strutturati delle fatture emesse. In altri termini, al momento della generazione sui sistemi gestionali della fattura, e della sua trasmissione al cliente anche in formati diversi da quello strutturato xml, i dati del documento verrebbero inviati anche all’amministrazione finanziaria. La messa a disposizione gratuita da parte dell’Agenzia delle entrate di strumenti software per la generazione e per il trasferimento ai clienti delle fatture anche attraverso il Sistema di Interscambio, già sperimentato e a regime per le fatturepa, rappresenta in quest’ottica una misura in grado di favorire l’adempimento obbligatorio. Una volta ricevuti i dati delle fatture, l’amministrazione finanziaria ne disporrebbe in tempo reale anche per successive rielaborazioni ed utilizzi ai fini delle attività di tutoraggio/assistenza dei contribuenti (soprattutto di minori dimensioni) ovvero di controllo. Verrebbero di conseguenza meno tutti gli adempimenti comunicativi quali spesometro, comunicazioni black-list, modelli Intra acquisti e prestazioni ricevute. Al contribuente potrebbe tuttavia essere unicamente richiesto di verificare, sul suo cassetto fiscale, correttezza e completezza dei dati delle fatture emesse e ricevute.

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