Vendite occasionali

Vendite occasionali

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Lo strumento Internet è un sistema che oggi interessa un numero illimitato di soggetti, non solo aziende, ma anche le istituzioni pubbliche e finanziarie e non da ultimo i consumatori. L’espansione del sistema ha contribuito in modo sostanziale a modificare l’economia globale favorendo lo sviluppo di questa nuova forma di commercio, definita “commercio elettronico”.

Termini come commercio B2B (business to business), o B2C (business to consumer), sono ormai entrati nel linguaggio comune. Con queste definizioni si individuano due fra le varie forme di commercio elettronico che si distinguono in base alla categoria di soggetti che partecipano alle transazioni. Tuttavia, costituiscono ugualmente delle forme di commercio elettronico quegli scambi effettuati occasionalmente tra privati, tant’è che tale forma di “commercio” viene comunemente definita come C2C (consumer to consumer). Sempre più spesso, infatti, privati cittadini si organizzano per vendere on-line degli oggetti nuovi o usati, utilizzando portali di e-commerce e siti creati specificamente per questa attività. Si pensi ad esempio alle aste on-line che avvengono in rete, in cui i consumatori propongono offerte e cercano prodotti.

In relazione al maggiore o minore coinvolgimento del soggetto che esercita l’attività di vendita all’asta (c.d. banditore d’asta) si avranno aste condotte direttamente dal banditore d’asta in cui è possibile acquistare beni di proprietà di quest’ultimo, aste condotte direttamente dal banditore d’asta in cui è possibile acquistare beni di proprietà di venditori terzi o ancora aste in cui il banditore d’asta svolge unicamente il compito di mettere a disposizione il sito e la sua struttura per la vendita all’asta senza essere direttamente coinvolto nella procedura di aggiudicazione. Possono partecipare a queste aste sia soggetti business che privati consumatori

Le modalità di fissazione del prezzo di vendita sono differenti; nella c.d. asta inglese, ad esempio, detta anche asta al rialzo, la vendita viene aggiudicata al miglior offerente, partendo dal prezzo minimo indicato dal venditore e nell’ambito dei limiti temporali dell’offerta; nella c.d. asta olandese, invece, detta anche asta al ribasso, la vendita viene aggiudicata al miglior offerente, partendo dal prezzo massimo indicato dal venditore e nell’ambito dei limiti temporali dell’offerta (peraltro, per le vendite effettuate tramite il commercio elettronico il Ministero dello Sviluppo Economico ha espressamente escluso il divieto di vendita sottocosto); e ancora, nell’asta segreta al prezzo massimo, ogni interessato al bene offre, per iscritto, un prezzo massimo. In questo caso le offerte vengono raccolte, nei limiti temporali fissati, e rese pubbliche contemporaneamente con l’aggiudicazione all’offerta più elevata. Nell’asta con riserva, la vendita viene aggiudicata solo se le offerte abbiano raggiunto e/o superato il prezzo minimo stabilito che non viene comunicato durante la gara.

Per quanto riguarda gli eventuali requisiti di qualificazione soggettiva necessari per l’esercizio dell’attività di banditore d’asta on-line, si rende necessario distinguere le ipotesi in cui il banditore conduca direttamente la vendita di beni propri ovvero di beni altrui, da quella in cui detto soggetto mette unicamente a disposizione il sito web per lo svolgimento delle aste, senza prendere parte ad alcuna delle operazioni medesime. Nei primi due casi è necessario il possesso di una licenza (rilasciata dal Comune ovvero dal Questore, a seconda dell’attività) valida non solo per i soggetti che si offrono quali intermediari, rispetto ad affari altrui, ma anche per i soggetti che, attraverso tale forma di organizzazione dell’attività, intendono vendere anche beni propri. Nell’ipotesi in cui il banditore d’asta si limiti a mettere a disposizione il servizio di contatto, ovvero lo strumento tecnologico, senza intervenire direttamente nella gara, si avrebbe attività di mediazione. Per l’attività di commercio elettronico, tuttavia, vige il principio di assenza di autorizzazione preventiva per l’esercizio dell’attività, in quanto considerata genericamente come «attività di un prestatore di un servizio della società dell’informazione».

Il banditore d’asta è tenuto ad identificare con certezza l’identità dei soggetti che intendono partecipare alle aste on-line e che richiedono l’iscrizione (o registrazione) al sito attraverso il quale tale vendita è effettuata. Ai fini di detta partecipazione tali soggetti dovranno indicare tutti i dati anagrafici e potranno essere identificati attraverso l’impiego della firma digitale ovvero, in mancanza di questa, mediante la comunicazione della richiesta di iscrizione, anche se, nell’ambito della procedura d’asta, è ammessa la possibilità che il partecipante, una volta identificato con certezza da parte del banditore d’asta, utilizzi uno pseudonimo ovvero una password.

 

Le attività occasionali di vendita on-line da parte dei soggetti privati consumatori, possono avere ad oggetto beni personali o familiari usati ovvero beni nuovi acquistati e non utilizzati. Sotto un profilo prettamente fiscale, le suddette cessioni si qualificherebbero come attività prive di utilità economica, incapaci di generare redditi o comunque plusvalenze tassabili in capo al soggetto venditore.

Tuttavia, il dato fondamentale da prendere in considerazione non è tanto l’oggetto della cessione ovvero le modalità con cui le cessioni sono realizzate (aste o vendite on-line), quando la sistematicità con cui l’attività viene svolta o, più in particolare, se la stessa viene svolta o meno in via occasionale.

Nel primo caso, infatti, gli adempimenti formali in capo al venditore sono estremamente ridotti. Anzitutto, non è necessario essere titolare di partita Iva per poter vendere occasionalmente, né sul web né tramite i tradizionali canali di vendita, ma sarà necessario unicamente documentare la cessione con l’emissione di una ricevuta. L’insieme delle ricevute che certificano le cessioni costituiscono, al termine del periodo di imposta, “redditi diversi” in capo al venditore. Detti redditi sono soggetti a tassazione e devono essere dichiarati nel quadro RL del modello UNICO di dichiarazione dei redditi.

Tuttavia, il confine tra attività economiche e attività prive di tale carattere è piuttosto mobile ed è lungi dal poter essere ricondotto all'interno di una distinzione rigida e durevole nel tempo. Pertanto, sebbene non sussista un limite quantitativo al superamento del quale lo svolgimento di un’attività occasionale diviene attività imprenditoriale, si è in presenza di un’attività imprenditoriale quando la stessa si qualifica come attività economica, svolta in maniera abituale, organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Ad esempio acquisire o produrre, a vario titolo, oggetti con il fine di rivenderli, rientra nel concetto di attività economica. In questo caso, i redditi conseguiti dall’attività costituiscono in capo al venditore “redditi d’impresa”, per i quali si rende necessario aprire una partita Iva e procedere a tutti gli adempimenti contabili e fiscali richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento di qualsiasi attività di natura imprenditoriale, a prescindere dal fatto che si tratti di attività di commercio elettronico.

Ciò che, sotto un profilo fisale, risulta peculiare per le attività di commercio elettronico è, anzitutto, l’individuazione dei soggetti che operano on-line. Occorre, infatti, verificare se solamente il venditore è un soggetto passivo di imposta (opera nell’esercizio di arti e professioni o nell’esercizio di impresa), ovvero se lo è anche l’acquirente: nel primo caso, la transazione si qualifica come operazione di B2C (business to consumer), mentre nel secondo caso costituisce un’operazione di B2B (business to business). Inoltre, è necessario poter stabilire se i soggetti che realizzano l’operazione sono residenti nel territorio dello Stato e, qualora non lo fossero, occorrerebbe individuare l’esistenza o meno di una stabile organizzazione.

Una volta verificati questi elementi, il soggetto venditore, esercente attività economica, è tenuto ad emettere una fattura per l’operazione di cessione, applicando o meno l’imposta sul valore aggiunto a seconda delle regole proprie che tengono conto dei presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale per l’applicazione del tributo alla specifica operazione.

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