Contenzioso tributario

Contenzioso tributario

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Il contenzioso tributario cerca di cambiare passo dando spazio alla telematica e allargando il funzionamento degli istituti definitori della mediazione e della conciliazione giudiziale, recependo, tra l’altro, la giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Questi sono alcuni dei principali interventi contenuti nello schema di decreto relativo a interpelli e contenzioso approvato ieri dal Consiglio dei Ministri.

In particolare, vi sono alcune modifiche che riguardano l‘assistenza in giudizio (art. 12 D. Lgs. 546/92). Viene innalzato il valore-soglia che consente ai contribuenti di “stare in giudizio senza assistenza tecnica” arrivando a coprire le controversie di valore pari ad euro 3.000 (attualmente il limite è fissato ad euro 2.582). Peraltro tra i difensori abilitati vengono ricompresi anche i dipendenti dei centri di assistenza fiscale purché si tratti di contenziosi originati da adempimenti predisposti dagli stessi CAF per conto dei clienti (si pensi ad es. agli atti di contestazione delle sanzioni per violazione dell’art. 7-bis D. Lgs. 241/97 – omesso o tardivo invio di dichiarazioni).

Vi è poi un intervento rilevante in tema di spese processuali per le quali viene normato il principio secondo cui le spese devono seguire la soccombenza. E’ altresì introdotta la cd “lite temeraria” nei giudizi fiscali con la possibilità di addebitare alla parte che ha introdotto un giudizio capzioso (contribuente) o ha resistito in un giudizio dove l’atto era annullabile in autotutela (Amministrazione finanziaria) il pagamento di un risarcimento danni alla controparte.

Altra importante novità è l’introduzione a pieno regime del processo telematico. In particolare si ribadisce che tutte le comunicazioni delle Commissioni Tributarie saranno effettuate anche mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata divenendo essenziale l’indicazione dell’indirizzo del difensore o della parte in caso di difesa senza assistenza tecnica nel ricorso introduttivo o nel primo atto difensivo. In mancanza infatti le comunicazioni si daranno per eseguite mediante deposito in segreteria. Particolarmente rilevante la possibilità che le notificazioni tra le parti ed il successivo deposito presso le competenti Commissioni Tributarie degli atti processuali possano avvenire in via telematica formalizzando, in tal modo, l’utilizzo della telematica all'interno del processo tributario. Al riguardo però, per decorrenza e modalità di esecuzione, sarà necessario attendere l’emanazione dei decreti attuativi previsti dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 163/2013.

Modifiche rilevanti colpiscono nuovamente anche il recente istituto del reclamo e della mediazione. Vengono ricompresi, non più solo gli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, ma tutti gli atti impositivi di valore fino ad euro 20.000 tra cui rientrano quelli emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, dagli Agenti della Riscossione e dagli Enti locali se riguardano importi fino ad euro 20.000.

In un ottica deflattiva del contenzioso e per perseguire un sempre maggior contraddittorio tra Amministrazione e contribuente vi è poi l’allargamento dell’istituto della conciliazione giudiziale, sia che l’intesa maturi in udienza che fuori udienza, al secondo grado di giudizio. Viene infatti riscritto l’art. 48 e vengono introdotti gli artt. 48-bis e ter al D. Lgs. 546/92 a seguito dei quali, le parti di un giudizio fiscale hanno la possibilità di chiudere il contenzioso pendente con un accordo anche se il giudizio pende innanzi alla Commissione Tributaria Regionale. Esclusa all'ultimo la possibilità di allargare la conciliazione anche ai giudizi pendenti in Cassazione. La definizione della conciliazione non è più subordinata al pagamento della somma concordata o della prima rata ma si perfeziona con la sottoscrizione dell’ accordo tra le parti (conciliazione fuori udienza) o con la redazione del processo verbale (conciliazione in udienza). Se la lite si chiude in primo grado di giudizio le sanzioni si riducono al 40% del minimo editale mentre se l’accordo si perfeziona in pendenza del secondo grado di giudizio le sanzioni si riducono al 50%.

In ultimo novità in tema cautelare. Entrambe le parti potranno presentare istanza di sospensione degli effetti della sentenza sia in fase d’appello sia in pendenza di ricorso in Cassazione, quando vi sia il concreto rischio che dalla sentenza possa scaturire un danno grave ed irreparabile. Il decreto prevede una parità di trattamento tra le parti (contribuente e Amministrazione) con la conseguenza che la sospensione della esecutività di una sentenza favorevole al contribuente consentirà all'Ufficio la riscossione delle somme esigibili in CTP.

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