Reverse charge su edifici – problemi applicativi

Reverse charge su edifici – problemi applicativi

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Il meccanismo del reverse charge su alcuni servizi prestati sugli edifici (lett. a-ter), comma 6, art. 17 del DPR 633/1972) continua a generare incertezza operativa che potrebbe essere sostanzialmente risolta con una modifica della norma (vedasi altro articolo) e/o con ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre si ritiene di condividere il pensiero di Confindustria che, in sede di audizione sui decreti attuativi della delega fiscale, lamenta la mancanza di una incisiva modifica del regime sanzionatorio applicabile alle operazioni IVA con il meccanismo del reverse charge ricordando che la sanzione, pur ridotta del 10%, appare sproporzionata quando non esiste per definizione alcuna sottrazione di imposta, in presenza di soggetti che ovviamente non soffrono limiti alla detrazione dell’IVA.

Le numerose questioni interpretative, e le relative possibili soluzioni, sono state evidenziate da una esauriente circolare di giugno 2015 di Confindustria Area politiche fiscali (vedasi tabella 2).

Il primo argomento esaminato concerne il contratto complesso quale contratto unico di “manutenzione straordinaria”, comprensivo anche delle prestazioni di cui alla lett. a-ter). La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/2015 (par. 1.4) ha sottolineato che, in caso di contratto unico di appalto avente ad oggetto la costruzione di un fabbricato o la realizzazione sullo stesso di interventi di cui all’art. 3, co. 1, lett. c) e lett. d) del DPR 380/2001, non si dovrà procedere alla fatturazione scomposta dell’operazione distinguendo le singole prestazioni assoggettabili al reverse charge. Invece, per la manutenzione ordinaria e per quella straordinaria si dovranno scomporre le prestazioni/operazioni anche se esse sono oggetto di un unico contratto di appalto. E’ opportuno rammentare che, a seguito di recenti modifiche normative (DL 133/2014), la manutenzione straordinaria include interventi edilizi complessi ed inscindibili, non considerabili separatamente ai fini della nuova norma. Confindustria sottolinea che gli operatori evidenziano notevoli difficoltà applicative dovendo applicare differenti regimi fiscali (ordinario o reverse charge) a singole prestazioni facenti parte di un “unico ed inscindibile” intervento edilizio rientrante in un “unico” contratto di appalto. La soluzione proposta, che si condivide, consiste nell’adottare, anche per gli interventi di manutenzione straordinaria con contratto unico, la stessa linea interpretativa fornita per gli altri interventi di recupero edilizio e cioè l’applicazione dell’IVA ordinaria sull’intera operazione, ferma restando ovviamente l’applicazione del reverse charge per le prestazioni edili affidate in subappalto (art. 17, co. 6, lett. a) del DPR 633/1972).

Si ritiene inoltre che la stessa soluzione (IVA ordinaria) potrebbe essere adottata per i contratti complessi, unitari e non scindibili di “manutenzione ordinaria” (ad es., si veda il caso di gestione di un impianto sportivo con edificio, in cui viene garantito la manutenzione, il funzionamento, la sorveglianza, ecc..).

In merito alle prestazioni di installazione di impianti, la circolare di Confindustria Area politiche fiscali propone un criterio basato sulla rimovibilità o meno degli impianti; vale a dire che si rientra nel reverse charge per le prestazioni di istallazioni di impianti relative a parti integranti del fabbricato ossia “installazioni permanenti”. In tal modo si escluderebbero dal reverse charge i cablaggi e gli impianti di TLC che sono facilmente removibili senza distruzioni/alterazioni dell’edificio.

Per quanto concerne i pannelli fotovoltaici, l’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 14/2015, par. 1.2) ha precisato che gli impianti fotovoltaici facenti parte di un edifico costituiscono edificio stesso. Confindustria si chiede se tale indicazione si riferisca esclusivamente agli impianti integrati oppure anche a quelli semi-integrati dove i pannelli sono appoggiati sopra l’esistente manto di copertura. La conclusione, che necessita di una conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate, porta a ritenere che si applichi il meccanismo del reverse charge agli impianti collegati e serventi l’impianto elettrico di un edificio sia nel caso di impianti integrati che semi integrati.

A paradigma delle difficoltà degli operatori, Confindustria riporta l’esempio di una società che effettua, tra l’altro, attività di prestazioni di servizi di manutenzione su automatismi applicati a porte scorrevoli, sistemi parcheggio e controllo accessi. Il quesito è piuttosto interessante perchè illustra le difficoltà operative di un’impresa con un’attività complessa tramite cessioni con posa in opera, servizi di installazione, di collaudo, di riparazione e manutenzione (potenzialmente inquadrabile in 3 diversi codici Ateco) sia all’interno che all’esterno di edifici; inoltre la complessità gestionale-amministrativa si espande in quanto prestazioni/cessioni sono sia unitarie che facenti parte di un contratto complesso.

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