Muore il raddoppio e si allungano i termini ordinari

Muore il raddoppio e si allungano i termini ordinari

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L’abolizione del meccanismo del raddoppio dei termini a seguito di invio della denuncia penale e il contestuale allungamento della decadenza per le agenzie fiscali per l’effettuazione degli accertamenti in materia di imposte dirette e Iva fornisce ai contribuenti sicuramente maggiori certezze, ma risulta incoerente rispetto alle scelte fatte, fino a oggi, dal legislatore nazionale e si differenzia dalle regole previste in altri settori impositivi. Sotto questo secondo aspetto il disallineamento risulta chiaro, basti pensare alle specifiche regole previste in materia di accise e dogane.

In effetti, a dire il vero la decisione che si sta prendendo sembra giustificare tutti coloro che nel tempo attribuivano alla misura del raddoppio dei termini solo lo scopo di allungare i tempi dell’accertamento per consentire agli uffici di recuperare gettito su annualità già decadute.

In effetti, la logica dello specifico meccanismo   non ha e non dovrebbe avere né effetti di allungamento strumentale dei termini di accertamento, né un effetto punitivo per colui che, in base ad elementi raccolti, potrebbe aver posto in essere dei comportamenti potenzialmente rilevanti per una futura condanna penale. Al contrario, il meccanismo previsto sia a livello nazionale che comunitario ha una finalità di tipo garantistico, ossia quello di consentire all’amministrazione finanziaria in presenza di un procedimento penale di acquisire e utilizzare gli elementi ovvero le investigazioni, nonché i risultati ottenuti in sede penale per realizzare un accertamento amministrativo più motivato e corretto.

Questa ratio risulta del tutto chiara solo se si legge l’impostazione dell’istituto scelta, in materia doganale, a livello di Unione Europea dal Codice doganale comunitario (art. 221 regolamento   2913/92) e dalla legislazione nazionale dall’art. 84 del Dpr 43/73 (Testo Unico delle Leggi doganali) ovvero in materia di accise dall’art. 15 del Dlgs 504/95 (Testo Unico delle accise). In questa ultima normativa la prescrizione (rectius la decadenza) dall’azione di accertamento è interrotta quando viene esercitata l’azione penale. In questo caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.

Ovviamente in entrambe le normative (sussistendo pur sempre il doppio binario tra procedimento amministrativo e penale) se il fisco ha a disposizione tutte le informazioni che gli consentono di determinare il debito amministrativo l’ufficio procede immediatamente alla contestazione degli addebiti.

Sul piano dell’incoerenza della norma in approvazione, il legislatore con il prolungamento dei termini riduce l’effetto premiale (almeno in termini assoluti) di chi poteva ottenere una riduzione di un anno dei termini di accertamento scegliendo di adottare comportamenti virtuosi (si pensi alle misure prese nel 2011 in materia di studi di settore ovvero ai benefici di chi opta per il trasferimento dei dati delle operazioni Iva al fisco regolando le specifiche operazioni con pagamenti tracciabili).

Quanto detto in precedenza porta ad auspicare che la misura in progetto venga rimeditata per risultare più efficace per il fisco, meno pesante per il contribuente “corretto”, ma soprattutto per essere coordinata con tutti i settori impositivi diversi da quelli delle imposte dirette e dell’Iva.

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