Gestione differenziata degli interpelli antielusivi e di quelli antiabuso in ragione del momento di presentazione della relativa istanza: con la risoluzione n. 154/E di ieri, l’Agenzia delle entrate ha fornito fondamentali indicazioni operative e chiarimenti di natura procedurale che devono essere seguiti dai contribuenti per evitare di vedersi rifiutare l’istanza ovvero di non ottenere una risposta efficace rispetto allo scopo dell’istanza stessa. I dubbi applicativi derivavano essenzialmente dalla mancata coincidenza temporale tra l’abrogazione, con decorrenza dal 2 settembre 2015, delle disposizioni antielusive, e del correlato interpello disapplicativo, dettate dall’articolo 37-bis del dpr 600/73 e l’entrata in vigore, dal 1° ottobre 2015, della fattispecie di abuso del diritto, unitamente all’interpello antiabuso, contenuta nel nuovo articolo 10-bis della legge 212/2000, come introdotto dal decreto legislativo 128/2015.
Alla fattispecie dell’abuso del diritto, e del relativo interpello, devono essere infatti riferiti tutti i richiami al previgente articolo 37-bis. A complicare ulteriormente il quadro normativo è intervenuto il decreto legislativo n. 156 del 2015 con cui è stato disposto lo slittamento al prossimo 1° gennaio 2016 non solo del termine di decorrenza della normativa sull’abuso del diritto, ma anche l’abrogazione esplicita delle disposizioni in tema di interpello antielusivo di cui all’articolo 21 L. 413/1991.
Tenendo conto delle diverse decorrenze, l’Agenzia delle entrate ha individuato tre periodi di riferimento. Il primo interessa le istanze presentate alla data del 1° settembre 2015. Le Entrate risponderanno in questo caso limitandosi alla richiesta di disapplicazione di disposizioni antielusive secondo l’abrogato articolo 37-bis. Troveranno applicazione anche le disposizioni di natura procedurale vigenti al momento di presentazione dell’istanza come individuate dall’art. 21, comma 9 della L. 413/91: in questo senso il silenzio-assenso, a differenza di quanto accadrà per i nuovi interpelli presentati dal 1° gennaio 2016, potrà formarsi solamente in caso di mancata comunicazione del parere preventivo decorso non solo il termine ordinatorio, e non perentorio, di 120 giorni ma anche gli ulteriori 60 giorni successivi alla presentazione di un’apposita diffida da parte del contribuente. Se è stata presentata istanza di interpello disapplicativo entro il 1° settembre 2015, il contribuente è chiamato quindi a monitorare la decorrenza del termine ordinatorio ed eventualmente ad inviare una formale diffida ad adempiere per avvalersi del silenzio-assenso.
Particolare è la situazione delle istanze antielusive presentate tra il 2 ed il 30 settembre in quanto, per le stesse, non risulta applicabile alcuna normativa. Questo perché da un lato risultava abrogata, dal 2 settembre, la disciplina antielusiva dettata dall’articolo 37-bis del Dpr 600/73 e dall’altro non era ancora in vigore la nuova fattispecie di abuso del diritto di cui all’art. 10-bis della legge n. 212/2000, la cui originaria decorrenza era stata stabilita al 1° ottobre 2015. In base ai principi di buona fede e collaborazione, l’Amministrazione procedente segnalerà quindi al contribuente la circostanza dell’assenza di norme applicabili, invitandolo contestualmente a presentare una nuova istanza ai sensi dell’art. 10-bis.
L’istanza va presentata rispettando le formalità dettate dal comma 5 dell’art. 10-bis, e cioè secondo la procedura e gli effetti dell’art. 11 della legge 212/2000, chiedendo di conoscere se le operazioni che si intende realizzare, o che sono state realizzate, costituiscono fattispecie di abuso del diritto. Il dettato normativo del comma 5 applicabile a tali istanze richiederebbe anche la preventività della presentazione dell’istanza prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione o per l’assolvimento di altri obblighi tributari. La risoluzione sembra in qualche modo anticipare il nuovo testo del comma 5, che sarà operativo dal 1° gennaio 2016 con l’entrata in vigore del decreto n. 156/2015, il quale prescinde dalla preventività. Viene infatti consentito ai contribuenti di presentare l’istanza anche in carenza di preventività, la quale non sarà infatti contestata se la presentazione dell’interpello antiabuso avverrà entro i 60 giorni successivi alla ricezione dell’invito e semprechè abbia ad oggetto la stessa fattispecie già sottoposta all’Amministrazione. Non andranno in ogni caso nuovamente allegati i documenti eventualmente già trasmessi con la precedente istanza.
Infine, per gli interpelli antiabuso nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2015 occorre che l’istanza sia formulata ai sensi dell’articolo 10-bis comma 5: se l’istanza è stata presentata richiamando la procedura dell’articolo 21, comma 9 della legge n. 413 del 1991, ritenuto implicitamente abrogato dalla risoluzione, l’Agenzia delle entrate la esaminerà comunque se il richiamo a tale norma risulti essere il frutto di un mero errore materiale.