Domicilio ed identità digitale, documenti informatici, firme e pagamenti elettronici costituiscono gli strumenti individuati dal legislatore delegato per dare concretezza ed effettività ai diritti di cittadinanza digitale di cittadini ed imprese. Con l’obiettivo di realizzare la carta della cittadinanza digitale, in attuazione dell’articolo 1 della legge delega n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo predisposto per integrare e modificare il Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD, di cui al decreto n. 82 del 2005, semplifica, razionalizza e coordina al meglio la disciplina ad oggi esistente, provvedendo inoltre a delegificarne i profili a più stretto contenuto tecnico-operativi attraverso un rinvio alle regole tecniche di volta in volta adottate.
Uno degli obiettivi della legge delega è quello di garantire la totale accessibilità online dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni, attraverso non solo una loro semplificazione organizzativa e decisionale ma anche, e soprattutto, avvalendosi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei rapporti con cittadini e imprese. A tale proposito, lo schema di decreto garantisce anche il coordinamento della disciplina nazionale in materia di documenti informatici e firme elettroniche con quella europea contenuta nel Regolamento eIDAS n. 910/2014. La normativa europea troverà infatti applicazione dal prossimo 1° luglio 2016, scadenza che coincide con quella di entrata in vigore dello schema di decreto.
La relazione illustrativa allo schema di decreto sottolinea al riguardo la volontà di spostare l’attenzione dal processo di digitalizzazione ai diritti digitali di cittadini e imprese. Ad oggi ogni pubblica amministrazione ed ogni ente pubblico garantiscono di fatto la possibilità di usufruire di servizi on-line: mancano tuttavia coordinamento e strumenti, quanto più possibile, unitari e condivisi in grado di assicurare a ciascun cittadino o impresa identiche modalità di accesso e fruizione dei servizi a prescindere dalla amministrazione di riferimento. Quindi se da un lato i processi di digitalizzazione risultano dotati di un elevato grado di avanzamento e diffusione, dall’altro la loro frammentazione, con diversificazione tra i diversi enti, finisce per limitare quei diritti digitali il cui esercizio, al contrario, si vuole assicurare. Per questi motivi, la relazione illustrativa allo schema precisa come la carta della cittadinanza digitale costituisce la base giuridica per implementare Italia Login una piattaforma di accesso che, attraverso lo SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale e l’ANPR – Anagrafe Nazionale della Popolazione residente, permetterà ai cittadini di accedere ai servizi pubblici, nonché a quelli di operatori privati che vi aderiranno, con un unico nome utente ed una unica password. L’elemento di raccordo del sistema finisce per essere, di fatto, il domicilio digitale che permetterà, una volta completato il switch-off analogico-digitale nel sistema delle comunicazioni elettroniche, di trasmettere e ricevere esclusivamente in via telematica atti e documenti con la pubblica amministrazione. Lo scopo è quello di obbligare le pubbliche amministrazioni a produrre e trasmettere solamente documenti digitali. Per tale via, si assicura la piena realizzazione per i procedimenti amministrativi del principio del digital first, in ragione del quale occorre dare priorità alla digitalizzazione dei processi in quanto funzionale ad assicurare celerità, certezza dei tempi e trasparenza da parte delle amministrazioni. Presupposto per digitalizzare i procedimenti risiede nel fatto che formazione e gestione dei documenti, e della loro successiva conservazione, debbano avvenire in modalità informatica. Lo schema di decreto, sul punto, riconosce come soddisfatto il requisito della forma scritta di un documento informatico quando sottoscritto con una firma elettronica, prescindendo dalla tipologia avanzata, qualificata o digitale a meno che non si tratti di particolari contenuti documentali (ad esempio atti pubblici – art. 1350 punti 1 - 12). Il documento informatico firmato elettronicamente fa, inoltre, piena prova sino a querela di falso ai sensi dell’articolo 2702 del Codice civile.