Domicilio digitale

Domicilio digitale

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Per facilitare le comunicazioni telematiche con le amministrazioni, il nuovo articolo 3-bis del CAD prevede che i cittadini possano indicare, al proprio Comune di residenza, un domicilio digitale, definito come l’indirizzo di posta elettronica certificata o l’indirizzo utilizzato da un altro servizio di recapito qualificato. Tale domicilio costituisce il mezzo esclusivo di comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni. A differenza di quanto previsto per imprese e professionisti, per i quali il domicilio digitale coincide di fatto con la casella di posta certificata presente nel relativo indice nazionale – INIPEC, la titolarità di una casella di PEC non costituisce un obbligo per i cittadini. Un domicilio digitale sarà comunque messo a disposizione degli iscritti all’ANPR, anche se questi non vi hanno ancora provveduto, secondo modalità individuate da un apposito decreto ministeriale. E’ possibile indicare anche un domicilio speciale diverso da quello inserito nell’ANPR, a condizione che lo stesso consenta la prova della ricezione di una comunicazione o del tempo di ricezione. In assenza della disponibilità da parte della totalità degli utenti dei servizi pubblici di un indirizzo di domicilio digitale, sino al completo switch-off del sistema le amministrazioni potranno comunque produrre e trasmettere documenti esclusivamente in digitale. La relazione illustrativa allo schema di decreto prevede infatti l’invio del documento digitale direttamente nei confronti di chi avrà eletto un domicilio digitale, ed indirettamente verso chi ne è privo.

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