L’aliquota agevolata del 10% previsto per le ristrutturazioni edilizie trova applicazione non solo per i beni significativi, in quanto tali, ma anche per quelle parti separate che sono intimamente collegate al bene stesso, anche se bisogna sempre considerare la volontà delle parti e le specifiche condizioni contrattuali. Questa è la sostanza della risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2016.
Nello specifico, è stato chiesto se le componenti e le parti staccate dell’infisso (bene considerato significativo in base al decreto ministeriale 29 dicembre 1999), come ad esempio le tapparelle e i materiali di consumo utilizzati nella fase di montaggio, possono essere considerati come non facenti parte dell’infisso e, ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10%, possano essere trattati al pari delle prestazioni di servizi ovvero devono essere portati ad aumento del bene significativo.
L’Agenzia delle Entrate era già intervenuta sul tema con la circolare 71/E/2000, in cui aveva chiarito cheil limite di applicabilità dell’agevolazione prevista per i beni significativi concerne i beni indicati nel decreto del 1999, considerati nella loro interezza e non è riferibile alle parti o pezzi staccati che li compongono. Quando le componenti staccate vengono fornite nell’ambito di una prestazione di servizi aventi ad oggetto l’intervento di recupero agevolato, non assumono rilevanza autonoma, ma confluiscono nel trattamento fiscale previsto per la prestazione.
Con la risposta al quesito fornita dall’Agenzia le componenti e le parti staccate degli infissi, quali le tapparelle fornite in fase di installazione degli stessi, costituiscono parte integrante degli infissi e pertanto il loro valore deve confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l’agevolazione, nel valore dei beni significativi e non nel valore della prestazione.
Tale chiarimento potrebbe avere un impatto significativo sul piano operativo, considerato l’ampio settore delle imprese artigiane che in generale intervengono nelle ristrutturazioni edilizie e che spesso si trovano a fatturare l’intera prestazione al 10%.
Non bisogna poi dimenticare che la norma che prevede l’aliquota Iva agevolata per le prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle abitazioni, ovvero l’art. 7, comma 1, lett. b), della L. 488/1999, era stata introdotta nel nostro ordinamento, in ossequio alla Direttiva 1999/85/CEE, proprio con l’obiettivo di ridurre la disoccupazione incentivando i servizi ad alta intensità di lavoro. L’aliquota ridotta, come precisato dall’Agenzia nella Risoluzione 25/E/2015, si applica, però, solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei beni significativi,elencati nel citato decreto del 29 dicembre 1999, mentre il valore delle materie prime e semilavorate, nonché degli altri beni necessari per l’esecuzione dei lavori forniti nell’ambito della prestazione agevolata, non deve essere individuato autonomamente in quanto confluisce in quello della manodopera, ed è pertanto soggetto all’aliquota agevolata. Nella stessa Risoluzione, l’Agenzia aveva anche chiarito che come valore dei beni significativi deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti nell’esercizio della loro autonomia privata.
Se quindi, con l’intervento di ieri, l’Agenzia ha sciolto i dubbi riguardo le tapparelle che, in quanto intimamente legate all’infisso, si considerano parte integranti dello stesso, e di conseguenza il loro valore dovrà confluire in quello del bene significativo, restano le perplessità circa le altre parti staccate. Per le aziende che operano nel settore, infatti, l’infisso è di norma composto dal telaio, dalle parti apribili comprensive di vetri, maniglie e da tutti i pezzi di rivestimento o copertura che vengono fissate già in fase di produzione: tutti gli altri elementi (cassonetti di avvolgibili non fissati al telaio, avvolgibili, davanzali, listelli di copertura e materiali di consumo e di fissaggio utilizzati in fase di montaggio) non sono solitamente considerati dalle aziende come parti dell’infisso.
Beni significativi |
gli ascensori e montacarichi; infissi esterni ed interni; caldaie; video citofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria; sanitari e rubinetterie da bagno; impianti di sicurezza (cfr. DM 29.12.1999) |
Componenti staccate |
quando vengono fornite nell'ambito di una prestazione di servizi avente ad oggetto un intervento di recupero agevolato, non assumono rilevanza autonoma ma, al pari degli altri beni diversi da quelli indicati nel decreto ministeriale come beni significativi, confluiscono nel trattamento fiscale previsto per la prestazione (CM 71/E/2000) |
Applicazione aliquota ridotta |
L’aliquota ridotta si applica ai beni significativi fino a concorrenza del valore della prestazione, al netto del valore dei predetti beni. Il valore delle materie prime e semilavorate, nonché degli altri beni necessari per l’esecuzione dei lavori, forniti nell’ambito della prestazione agevolata, confluisce in quello della manodopera (RM 25/E/2015) |