Emissione degli scontrini di mezzanotte al termine effettivo dell’attività per tutti gli esercizi pubblici.
Questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate in occasione della diretta di Telefisco del 28 gennaio scorso.
I bar, i ristoranti e tutti gli esercizi che svolgono attività commerciale che si protrae oltre la mezzanotte, possono emettere lo scontrino di chiusura giornaliera al termine effettivo dell’attività, ovvero all’ora di chiusura che verosimilmente fa riferimento al giorno successivo rispetto a quello in cui l’attività giornaliera ha avuto inizio. Pertanto, ad esempio, lo scontrino emesso alle ore 2 del 10 gennaio 2016 può essere annotato come corrispettivo del 9 gennaio qualora l’attività abbia avuto inizio in quella data.
L’Agenzia delle Entrate, quindi, ha esteso anche a bar e ristoranti la disciplina di favore dettata per le discoteche, i cinema e i teatri dall’art. 1, co. 4 del D.P.R. 544/99 secondo cui, per queste attività che si protraggono oltre le ore 24, il documento riepilogativo degli incassi giornalieri emesso dall’apparecchio misuratore fiscale al termine di ogni giornata lavorativa (c.d. scontrino di mezzanotte) può essere emesso al termine effettivo dell’attività, con riferimento alla data di inizio dell’attività stessa.
Questo chiarimento avvalora una precedente consulenza giuridica resa dall’Agenzia stessa in data 15 luglio 2014 che però sino ad ora non era stata trasformata in un documento ad efficacia generale, tant’è che il suo contenuto è rimasto al livello di una mera comunicazione interpretativa non vincolante, appunto, per l’Amministrazione.
Peraltro, la risposta contenuta nella consulenza giuridica e ribadita dall’Agenzia in risposta al quesito, è in netto contrasto con quanto sostenuto nel tempo ed in maniera pacifica dall’Agenzia stessa che con la precedente circolare del 10 giugno 1983, n. 60 aveva avuto modo di chiarire che nessuna attività, ad eccezione di quelle che emettono titoli di accesso quali cinema, teatri, ecc... è esentata dalla chiusura dello scontrino prima della mezzanotte. Pertanto, per tutti gli esercizi commerciali, come ad esempio quelli aperti 24 ore su 24 (es. autogrill), la chiusura va effettuata durante l’ultima chiusura turno prima della mezzanotte. Dello stesso tenore la successiva risoluzione del 23 ottobre 1995, n. 253 con cui l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad uno specifico quesito, aveva avuto modo di chiarire che deve essere emesso un solo scontrino di chiusura giornaliero nel corso della giornata, intesa nel senso civilistico di periodo corrente da una mezzanotte all’altra.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate, quindi, è sempre stata quella secondo cui gli esercizi pubblici, tranne quelli che svolgono attività di spettacolo, sono tenuti ad emettere lo scontrino di chiusura giornaliero entro le ore 24 di ogni giorno. Per le attività svolte su più turni, occorre procedere alla stampa dello scontrino di chiusura giornaliero al termine dell’ultimo turno prima della mezzanotte (è il caso dei fast-food, degli autogrill aperti 24 ore su 24), mentre per le attività protratte oltre le ore 24 occorre procedere alla stampa della chiusura entro le ore 24 della giornata di riferimento (ad esempio ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie).
Si attende, quindi, che la consulenza giuridica resa dall’Agenzia e la recente risposta al quesito in occasione di Telefisco, costituiscano oggetto di una prossima circolare da parte dell’Agenzia delle Entrate.