Cosa cambia in dogana dal 1° maggio

Cosa cambia in dogana dal 1° maggio

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Ampie semplificazioni procedurali per gli operatori economici autorizzati, possibilità per le imprese di ottenere in modo più facile decisioni amministrative (ITV, IVO e Ruling) che consentano maggiori certezze nella gestione dello sdoganamento delle merci; ricorso sistematico alle nuove tecnologie per un abbandono progressivo e definitivo della carta a favore di fascicoli elettronici e procedure automatizzate.

Questi sono i principali ingredienti che informano la nuova normativa doganale europea che entrerà in vigore dal 1 maggio prossimo.

In effetti, l’applicazione integrale del nuovo codice dell’Unione (reg. 952/2013/UE) non sarà sia per gli operatori che per le amministrazioni una operazione semplice. Chiara evidenzia di ciò sta nel fatto che lo stesso codice per alcuni istituti e per la completa digitalizzazione del sistema ha già indicato il termine finale del 31 dicembre del 2020.

A prescindere dalla predetta data, però, già dal 1 maggio 2016 le novità che coinvolgeranno le imprese che operano con l’estero imporranno a quest’ultime una completa rivisitazione della propria organizzazione interna per non perdere le occasioni che la riforma mette a disposizione di tutti. In effetti, non è più immaginabile che in uno sforzo di internazionalizzazione e di integrazione di un mercato globale l’impresa non ponga la leva doganale quale fondamentale tassello della propria pianificazione di bilancio.
Sul piano eminentemente normativo il nuovo sistema doganale, si presenta piuttosto complesso e articolato. Al codice dell’Unione (reg 952/2013/UE) sono stati affiancati i Regolamenti n. 2446/15 e n. 2447/15, i quali recano le norme applicative del CDU che, in molti casi, hanno carattere sostanziale. Si tratta di tre fonti normative ad effetto incrociato, per molti versi rivoluzionarie dell’attuale sistema di sdoganamento. Si pensi alla custodia temporanea ed ai regimi doganali, ora ridisegnati, con diversi presupposti oggettivi e soggettivi per l’accesso alle operazioni, ad esempio, di perfezionamento o di deposito. Oppure, il riferimento è alle procedure di sdoganamento, ove si registra la formale abrogazione delle procedure semplificate, in favore di processi di sdoganamento anche in house, presso i locali degli operatori, sui quali si innestano numerose semplificazioni. Tra queste, si registra il preclearing e lo sdoganamento centralizzato, oltre ai processi di autoliquidazione delle imposte, tutti strumenti di particolare rilievo nelle future strategie imprenditoriali.


Ai due predetti regolamenti si è aggiunto nel corso di quest’anno anche il regolamento 341/2016/UE con cui si sono introdotte delle specifiche regole per consentire il corretto funzionamento di procedure informatiche i cui sistemi applicativi non sono ancora pronti o applicabili in modo contestuale su tutto il territorio dell’Unione. In pratica, il regolamento rende possibile far convivere procedure automatizzate con procedure cartacee fino a quando l’intero processo di digitalizzazione sarà pienamente operativo.
Nel nuovo codice l’affidabilità doganale e di sicurezza degli operatori economici e in particolare lo status di operatore Economico autorizzato (AEO) assume una posizione di assoluto rilievo: vantare lo status oppure essere compliant rispetto ai requisiti necessari per acquisirlo è infatti necessario per ottenere un’ampia serie di semplificazioni o autorizzazioni. Solo ad esempio, è previsto che quando deve essere costituita una garanzia globale per le obbligazioni doganali e gli altri oneri che sono insorti, un AEO è autorizzato ad usare una garanzia globale con un importo ridotto; è previsto per gli AEO l’esonero dall’obbligo di presentare le merci in dogana che si considerano essere state svincolate al momento dell'iscrizione nelle scritture del dichiarante, oppure di avere accesso allo sdoganamento centralizzato o alle procedure di autocontrollo. Si fa riferimento ai requisiti AEO, ancora, nel caso di autorizzazione alle procedure semplificate di transito oppure all’uso di dichiarazioni semplificate, oppure ai sistemi di forfettizzazione del valore doganale delle merci.
Le novità del codice potrebbero mettere fuori gioco molte imprese. In effetti, un fenomeno, subito sottoposto all’attenzione dell’autorità doganale, è la gestione delle autorizzazioni già rilasciate. Sotto questo profilo si segnala che l’eliminazione della procedura di domiciliazione (che interessa circa l’85% delle dichiarazioni) non comporterà l’abolizione immediata delle specifiche agevolazioni.

Infatti, dal 1° maggio 2016 tali dichiarazioni saranno trasformate dall’Agenzia in “dichiarazioni ordinarie con merci presentate in “altro luogo approvato dalle autorità doganali”.


Benedetto Santacroce

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