Con due attesissimi provvedimenti l’Agenzia delle Dogane detta le regole applicative del nuovo quadro normativo doganale attivo dal 1 maggio 2016.
L’Unione Europea ha infatti rinnovato la disciplina in materia di scambi internazionali adottando una serie di complessi provvedimenti di carattere regolamentare (tra tutti, il nuovo codice doganale dell’UE, di cui al Reg. n. 952/13) che necessitano, però, di una disciplina attuativa nazionale che illustri e dettagli le modalità operative che permettano ai player nazionali di agire nel mercato globale senza soluzione di continuità.
A questa esigenza ha fatto per ora fronte l’Agenzia delle Dogane con due provvedimenti, la complessa e articolata circolare 8/D/16 e la nota 45898/16, che affrontano e illustrano le novità applicative da un punto di vista giuridico e sostanziale, la prima, ed operativo e tecnico, la seconda.
Si tratta di provvedimenti ricognitivi che, per istituto, affrontano singolarmente tutti i nuovi temi introdotti dalla nuova disciplina UE e i chiarimenti in materia sono numerosi e, in alcuni casi, di impatto fondamentale.
Un primo intervento arriva, in materia di rappresentanza in dogana che, come noto, può ancora assumere le due forme classiche della rappresentanza diretta, se il rappresentante agisce in nome e per conto di un'altra persona, oppure indiretta, se il rappresentante agisce in nome proprio ma per conto di un’altra persona. Se è confermato che per la modalità indiretta non esistono limiti, potendo questa essere esercitata da chiunque, il ruolo di rappresentante diretto potrà essere svolto solo dal soggetto che integri alcuni requisiti (indicati all’art. 39, lettere da a) a d) del Codice). Potranno esercitare secondo la modalità diretta i doganalisti, i CAD, tutti i soggetti AEO, nonché altri valutabili come idonei (es. soggetti la cui attività ha ad oggetto la fornitura di prestazioni di servizi e di consulenza di carattere tributario e/o doganale o che hanno un’organizzazione aziendale che prevede un’adeguata struttura interna appositamente dedicata alla gestione di attività connesse a servizi doganali, in possesso o meno dello status di AEO).
Chiarimenti arrivano poi sul tema delle garanzie, dove è esplicitata la prevalenza del diritto unionale su quello nazionale e la forte riduzione dell’istituto dell’esonero nazionale dal prestare cauzione, previsto dall’art. 90 del Testo unico delle leggi doganali (Tuld). Infatti, laddove le disposizioni unionali prevedono l’obbligo della garanzia per il dazio e gli altri oneri dovuti, risulta inapplicabile l’art. 90 Tuld, mentre nei casi in cui la garanzia sia richiesta a sola copertura del dazio ed il suo utilizzo avvenga nel territorio nazionale, invece, sarà ancora possibile ricorrere alla norma italiana, limitatamente però alla sola fiscalità interna.
Ancora, per i depositi doganali privati viene precisato che, poiché non esisteranno le diverse modalità operative prima in essere (tipo C, D, E), la gestione sarà unificata e, si ritiene, tendenzialmente solo contabile. Inoltre, si sottolinea la novità riguardante la possibilità di utilizzare, per i depositi, il metodo dell’equivalenza (es. per merci con lo stesso codice NC e le stesse caratteristiche commerciali e tecniche), oltre all’immagazzinamento comune di merce unionale, non unionale ed equivalente.
Per l’esportazione, poi, si precisa un altro tema che ha molto agitato gli operatori economici; è precisato che il soggetto titolare del regime di export deve essere stabilito nell’Ue, tale non essendo, ad esempio, il mero rappresentante fiscale e dovendo le imprese extracomunitarie individuare un rappresentante doganale da indicare nel campo 2 della dichiarazione doganale.
In ultimo, ancorché tramutate in operazioni presso luoghi designati, le limitazioni oggettive (es. merci soggette ad accisa, Cites, armamenti, ecc..) vigenti nell’ambito delle procedure di domiciliazione sono confermate.
In definitiva, le novità sono davvero molte e sono ancora tanti gli aspetti trattati dalle note della dogana qui in considerazione e quelli che, per certo, meriteranno ulteriori valutazioni che dovranno in primis essere effettuate dagli operatori del mercato internazionale.