La nuova normativa doganale in materia di rappresentanza

La nuova normativa doganale in materia di rappresentanza

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La nuova normativa doganale in materia di rappresentanza ribadisce il principio secondo il quale chiunque ha il diritto di nominare un rappresentante per le sue relazioni con le autorità doganali: la rappresentanza può essere diretta, se il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un'altra persona, oppure indiretta, se il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un’altra persona. In ogni caso, il rappresentante deve essere stabilito nell’UE.

Nel nuovo impianto normativo è stata però eliminata la facoltà per gli Stati membri di riservare agli spedizionieri doganali la presentazione della dichiarazione doganale con una delle modalità di rappresentanza, ma è comunque consentito a ciascun Stato membro di regolamentare l’abilitazione all’esercizio della rappresentanza nel proprio territorio, purché ciò venga effettuato in conformità al diritto dell’Unione europea.

Con riferimento alla rappresentanza indiretta, il relativo esercizio è libero e, quindi, da chiunque effettuabile senza specifiche condizioni e/o requisiti.

Per quanto attiene, invece, all’effettuazione delle operazioni doganali avvalendosi di un rappresentante diretto, è necessario che tale persona integri i criteri di cui all’articolo 39, lettere da a) a d) del CDU, ovvero, nel dettaglio:

  1. assenza di violazioni gravi o ripetute alla normativa doganale e fiscale;
  2. esistenza di una struttura di controllo delle operazioni svolte e dei flussi di merci mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti che consenta adeguati controlli doganali;
  3. solvibilità finanziaria tale da consentire al richiedente di adempiere ai propri impegni in considerazione delle caratteristiche dell’attività svolta, della tipologia di rappresentanza espletata (diretta o indiretta) e del numero di clienti gestiti;
  4. possesso di standard pratici di competenza, considerati come tre anni di esperienza nel settore doganale, o qualifica professionale, intesa come formazione completata con profitto nel settore doganale.

Dunque, in questo tipo di rappresentanza, l’agenzia delle Dogane rileva che possono realizzarsi due distinte situazioni.

Anzitutto, si registrano i soggetti che risultano idonei, senza dover adempiere ad ulteriori formalità, all’espletamento dei servizi di rappresentanza diretta sul territorio nazionale; e tali sono, ex lege, i doganalisti professionisti iscritti all’albo, i Centri di Assistenza Doganale (CAD) e i soggetti economici la cui attività ha ad oggetto la fornitura di prestazioni di servizi di carattere doganale, già in possesso dello status di AEOC/F (es. case di spedizioni, corrieri aerei, ecc).

A questi si aggiungono, poi, altri soggetti economici che, qualora interessati a svolgere prestazioni di servizi di rappresentanza diretta, devono produrre apposita istanza all’Ufficio delle dogane competente in relazione al luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente ai fini doganali, affinché valuti la sussistenza dei requisiti di tipo oggettivo sopra individuati; e tali sono, dunque, i soggetti la cui attività ha ad oggetto la fornitura di prestazioni di servizi e di consulenza di carattere tributario e/o doganale non in possesso dello status AEO e i soggetti che, in generale, hanno un’organizzazione aziendale che prevede un’adeguata struttura interna appositamente dedicata alla gestione di attività connesse a servizi doganali, in possesso o meno dello status di AEO.

In ultimo, si rileva che il combinato disposto degli articoli 18 e 21 CDU prevede che per l’abilitazione a prestare i servizi di rappresentanza in un altro Stato membro diverso da quello in cui stabilito l’operatore, quest’ultimo deve soddisfare, ancora, i criteri previsti dall'articolo 39, lettere da a) a d) del CDU. In proposito, l’Agenzia delle Dogane ha reso noto che, al fine di poter prestare i servizi di rappresentanza in ambito nazionale il richiedente stabilito in uno Stato membro diverso dall’Italia dovrà presentare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata apposita domanda all’Ufficio AEO, altre semplificazioni e rapporto con l’utenza, per chiedere di espletare i citati servizi di rappresentanza, fornendo le prove della sussistenza dei suddetti requisiti; l’Ufficio centrale, dopo aver riscontrato la sussistenza dei prescritti criteri, anche attraverso lo strumento della consultazione con gli altri SM, comunica l’abilitazione o il diniego a prestare i servizi di rappresentanza doganale. Al contrario, per quanto riguarda i rappresentanti stabiliti in Italia che intendano prestare i propri servizi in altro Stato membro, sarà necessario informarsi delle relative procedure interne stabilite negli Stati membri di interesse.

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