Ruling e interpello doganale

Ruling e interpello doganale

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La disciplina doganale consente agli operatori economici interessati di ottenere una serie di informazioni e decisioni da parte dell’autorità, ognuna con differente efficacia e valenza. Si tratta di strumenti assai utili per gli operatori, anche se ancora troppo poco utilizzati, che permettono l’esecuzione in sicurezza di operazioni di sdoganamento spesso estremamente complesse e che si distanziano dalla disciplina nazionale ordinaria in materia di interpello.

Il tema si presenta di strettissima attualità, atteso infatti che, dell’interpello doganale, si è occupata sia la riforma tributaria operata con il D.Lgs. 156/15, sia – e in special modo – la nuova disciplina doganale comunitaria, recentemente riscritta dal legislatore UE ed in vigore da quest’anno.

Sul lato comunitario, infatti, si rileva che il Codice Doganale dell’UE (Reg. n. 952/13) contempla – potenziando il precedente impianto del Codice Doganale Comunitario (Reg. n. 2913/92) – una serie di strumenti che si affiancano, rafforzandola, alla generale tutela dell’affidamento e del diritto all’informazione prevista dal legislatore nazionale con l’interpello tipico della l. 212/00.

Su tutte, il Codice doganale prevede innanzitutto in ricorso ad una serie di informazioni, la cui efficacia cogente e immediatamente applicabile è, per così dire, rafforzata ex lege, consentendo ai soggetti impegnati negli scambi con l’estero di ottenere certezze, sotto forma di Informazioni, in materia di classificazione tariffaria delle merci (ITV) oppure di relativa attribuzione dell’origine (IVO), valide in maniera armonizzata in tutti gli Stati membri dell’UE. Si tratta in buona sostanza della forma più elevata e tipizzata di intervento dell’amministrazione doganale, le cui decisioni sono vincolanti per dogane e operatori comunitari.

Oltre alle Informazioni vincolanti, il Codice doganale disciplina poi l’istituto delle cosiddette Decisioni, conferendo a chiunque il diritto di richiedere all'autorità doganale una posizione sull’applicazione della normativa doganale. L’art. 22 del CDU regola infatti l’istituto delle Decisioni, a mezzo delle quali ogni player del mercato internazionale può attivare le autorità per comprendere a fondo la correttezza del proprio operato, pianificando la propria posizione per sfruttare i vantaggi competitivi offerti dalla legislazione doganale. A livello procedurale, il CDU finalmente innova il precedente dettato, regolando i tempi di reazione degli Uffici: la decisione adottata deve esser notificata al richiedente al più presto e, comunque, entro 120 giorni dalla data di accettazione della richiesta e tale termine è motivatamente prorogabile una sola volta per un ulteriore periodo di tempo che però non può superare i 30 giorni, salvo che non sia il richiedente a sollecitare tale proroga. È interessante notare che le decisioni prese dall’autorità doganale hanno validità illimitata e ed entreranno a regime in tutto il territorio doganale dell’UE.

Le regole che disciplinano la procedura e gli effetti giuridici di tali istituti sono differenti rispetto alle regole dettate dallo Statuto dei diritti del contribuente per l’interpello classico, di tipo ordinario (art. 11, l. n. 212/2000). La regolazione doganale ha carattere comunitario e, pertanto, sovranazionale, con la conseguenza che, in materia doganale, l’interpello previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente trova applicazione residuale e limitatamente alle norme tributarie applicate dall’autorità doganale che non concernono risorse proprie comunitarie, lasciando alle norme speciali comunitarie il governo sulle questioni inerenti alle risorse proprie disciplinate dalla normativa UE.

Sul piano interno, comunque, l’interpello nazionale può essere attivato dal contribuente in tutte le forme previste dalle novità introdotte dal D.Lgs. 156/15. Ad esclusione delle risorse proprie, infatti, i tributi amministrati dall’Agenzia delle Dogane possono essere ora oggetto di interpello ordinario, probatorio, antiabuso o disapplicativo, le cui procedure sono state regolamentate con la circ. 2/D/16, che segue la determinazione prot. n. 10539/16 e la circ. 21/D/15, formando il corpo centrale della prassi relativa all’applicabilità dell’interpello in dogana.

L’Agenzia ha infatti accolto le novità del Decreto e proposto una serie di interventi ricognitivi sulle istanze dei contribuenti, serrando in maniera assai dettagliata le prassi operative e procedurali, oltre che i tempi di reazione per uno strumento che è ora decisivo per la pianificazione doganale delle imprese.

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