Il Nuovo AEO

Il Nuovo AEO

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L’UE prepara il terreno per il nuovo AEO con un recast delle linee guida comunitarie per il rilascio delle certificazioni di qualità doganale che, dal 1 maggio 2016, si presenteranno come il fulcro della rinnovata disciplina import export.

Con il documento di lavoro TAXUD/B2/047/2011 (Rev.6), al momento disponibile solo in lingua inglese, la Commissione Europea presenta infatti il percorso di certificazione e gli elementi di compliance richiesti agli operatori che vogliano ottenere lo status valido ai fini doganali (AEOC) e/o ai fini della sicurezza (AEOS).

Il momento è favorevole perché, come cennato, dal 1 maggio 2016 sarà in vigore il nuovo codice doganale dell’UE (Reg. n. 952/13), unitamente ai suoi tre regolamenti applicativi. Le novità della nuova normativa sono molteplici ed in alcuni casi complesse, ma un dato è certo: lo status di operatore AEO segna la linea di confine tra operatori ordinari, ai quali è relegata la sola attività di importazione e di esportazione in forma ordinaria, e gli operatori virtuosi ed affidabili, che invece beneficiano di minori controlli e di accesso facilitato o esclusivo ad un’ampia serie di procedure semplificate di sdoganamento, con evidenti risparmi in termini di costo e vantaggi in termini di competitività.

Presentando il documento della Commissione, è la stessa dogana a rilevare che l’esigenza di aggiornare le linee guida AEO, tra l’altro, è “direttamente connessa alle nuove disposizioni giuridiche in materia contenute nel nuovo Codice doganale dell’Unione”; allo stesso tempo, la revisione degli orientamenti AEO è stata l’occasione per “realizzare linee guida più snelle, da utilizzare nella conduzione degli audit e per fornire agli operatori economici uno strumento metodologico utile per la preparazione del proprio percorso, finalizzato all’ottenimento dell’autorizzazione AEO e per poter apprezzare i benefici legati allo status”.

Nel nuovo codice lo status di AEO assume una posizione di assoluto rilievo: vantare lo status oppure essere compliant rispetto ai requisiti necessari per acquisirlo è infatti necessario per ottenere un’ampia serie di semplificazioni o autorizzazioni. Solo ad esempio, è previsto che quando deve essere costituita una garanzia globale per le obbligazioni doganali e gli altri oneri che sono insorti, un AEOC è autorizzato ad usare una garanzia globale con un importo ridotto; è previsto per gli AEO l’esonero dall’obbligo di presentare le merci in dogana che si considerano essere state svincolate al momento dell'iscrizione nelle scritture del dichiarante, oppure di avere accesso allo sdoganamento centralizzato o alle procedure di autocontrollo. Si fa riferimento ai requisiti AEO, ancora, nel caso di autorizzazione alle procedure semplificate di transito oppure all’uso di dichiarazioni semplificate, oppure ai sistemi di forfettizzazione del valore doganale delle merci.

Ma i benefici non si fermano qui. Nell’ambito dei benefici legati all’autorizzazione AEO, particolare importanza rivestono poi le azioni di mutuo riconoscimento dell’Unione europea con gli altri Paesi Terzi, finalizzate ad incrementare la sicurezza della catena logistica attraverso la certificazione di tutti gli operatori della supply chain. Attualmente, i programmi di mutuo riconoscimento sono attivi negli scambi tra l’UE e Norvegia, Svizzera, Giappone, Andorra, Stati Uniti e Cina, mentre altri progetti di estensione sono allo studio. In sostanza, i soggetti AEO beneficiano anche del riconoscimento quali soggetti affidabili e sicuri a livello internazionale che comporta ulteriori significative riduzioni di controllo nei Paesi Terzi.

 

Benedetto Santacroce

Ettore Sbandi

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