Circolare 12/E/2016

Circolare 12/E/2016

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L’aliquota agevolata del 10% sulla fornitura e posa in opera di infissi si applica a tutte le parti staccate che sono connotate da un autonomia funzionale rispetto all’infisso stesso. Con questo importante principio l’Agenzia delle Entrate, nella circolare 12/E/2016, definisce meglio l’ambito applicativo della agevolazione e chiarisce l’esatta portata del Dm. 29 dicembre 1999 che, all’epoca dell’introduzione della normativa UE, aveva individuato “i cd beni significativi”. La circolare ha il merito di avere in estrema sintesi focalizzato dei profili dell’agevolazione che, in pratica, penalizzavano non poco artigiani e imprese del settore.

L’aliquota del 10%, già analizzata dall’Agenzia a più riprese e, in particolare con la circolare 71/E/2000 e con la risoluzione 25/E/2015, si applica a tutte le prestazioni di servizio e alle cessioni di beni con posa in opera che si realizzano nell’ambito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili a prevalente o esclusiva destinazione residenziale. L’agevolazione opera solo nei confronti del committente e non anche nel rapporto tra prestatori di servizio.

Dall’agevolazione sono esclusi i beni significativi nel caso in cui gli stessi abbiano un valore superiore al 50% della prestazione resa. Tali beni significativi sono stati individuati in modo tassativo dal citato decreto ministeriale del 1999. Tra questi beni vi rientrano gli infissi. Ovviamente, come aveva chiarito bene, la circolare 71/E/2000, da questi beni sono da escludere le parti staccate dall’infisso stesso. Tra tali parti staccate vanno ricompresi i beni e i materiali che vengono utilizzati nella installazione degli infissi. In effetti, nella circolare 71/E/2000 si esemplificava che doveva confluire nella prestazione (e quindi al 10%) e non nel bene significativo il bruciatore di una caldaia. Questo esempio viene ora, con la circolare 12/E/2016, meglio definito. Infatti, se nell’infisso bisogna ricomprendere tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei suddetti beni significativi e, dunque, sia le materie prime che la manodopera impiegata per la produzione degli stessi, dall’altro è necessario escludere dal loro valore tutte le parti staccate che presentino un’autonomia funzionale rispetto all’infisso.

La circolare testualmente sul punto afferma che “ove nel quadro dell’intervento di installazione degli infissi siano forniti anche componenti e parti staccate degli stessi, è necessario verificare se tali parti siano connotate o meno da una autonomia funzionale rispetto al manufatto principale. Solo in presenza di detta autonomia il componente, o la parte staccata, non deve essere ricompresa nel valore dell’infisso, ai fini della verifica della quota di valore eventualmente non agevolabile.

Il collegamento funzionale all’infisso porta ad includere nell’agevolazione (applicazione dell’aliquota del 10%) e ad escludere dal bene significativo: (i) tutti i beni e i materiali che servono all’installazione. Si pensi ad esempio alle colle utilizzate, ma anche ai profili che adattano l’infisso all’immobile; (ii) tutti i beni che non sono funzionali all’infisso. Si pensi a titolo d’esempio agli scuri o alle taparelle.

Al contrario, sono da includere al bene significativo le parti staccate direttamente funzionali all’infisso quali i serramenti, la maniglia ovvero le veneziane incluse all’interno dell’infisso nella camera d’aria costituita dai vetri.

In sintesi, quindi tutte le parti staccate (beni e materiali) che non sono funzionalmente collegati all’infisso vale a dire che non concorrono direttamente all’isolamento o al completamento dell’immobile devono essere ricompresi nella prestazione di servizio e quindi con applicazione dell’aliquota agevolata del 10%. Sotto questo profilo è molto importante la definizione di immobile che fa il regolamento 1042/2013/UE (operativo in Italia dal 1 gennaio 2017) che nella definizione di immobile individua negli infissi (rectius finestre) un elemento essenziale per il completamento dell’immobile stesso. Per cui gli infissi che sono collegati all’immobile svolgono la funzione di completamento dell’immobile con isolamento dello stesso dall’esterno.

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