La classificazione delle merci e l'ITV

La classificazione delle merci e l'ITV

CONDIVIDI SU

L’attenzione da parte del legislatore comunitario al processo di classificazione delle merci ne testimonia tutta la delicatezza ed i conseguenti rischi; infatti ogni prodotto, sia esso in import che in export, deve essere correttamente inquadrato in una ben determinata voce doganale tra quelle elencate nella Nomenclatura Combinata.

Una errata voce doganale determina non solo una attività di revisione da parte dell’Ufficio ma anche l’applicazione di rilevanti sanzioni; tutto ciò per i tre anni precedenti l’operazione doganale oggetto di contestazione.

Si pensi al caso di una società che ha erroneamente individuato la classificazione di un prodotto importato dal 2013 al 2015; in caso di controllo da parte dell’Ufficio delle Dogane questi potrà riverificare tutte le dichiarazioni doganali fatte dalla società per quel prodotto  recuperando i dazi eventualmente non pagati ed applicando altresì anche le sanzioni.

Per aiutare gli operatori nella complessa attività di classificazione delle merci oggetto di una operazione doganale di importazione o esportazione, soprattutto in presenza di prodotti compositi o innovativi, l’art. 14 del CDU stabilisce che le Autorità doganali sono tenute a fornire agli operatori che ne facciano richiesta informazioni sull’applicazione della normativa ivi incluse, quindi, le tematiche della classificazione dei prodotti (ITV - informazioni Tariffarie Vincolanti) e dell’individuazione dell’origine (IVO - Informazioni Vincolanti in materia di Origine).

Entrambi gli strumenti possono giocare un ruolo decisivo in sede di dichiarazione doganale evitando gli errori e le relative conseguenze di accertamento e sanzionatorie.

Per quel che attiene il tema della classificazione, grazie all’ITV, si può richiedere direttamente alla Direzione delle dogane di pronunciarsi sulla corretta voce della Nomenclatura Combinata in cui far ricadere un determinato prodotto.

Non a caso il Regolamento UE n. 341/2016 evidenzia come l’ITV abbia il “fine di aiutare gli operatori a determinare la classificazione tariffaria corretta”.

Con la riforma del codice doganale dell’Unione il periodo di validità delle Informazione Tariffaria è stato parificato a quelle delle IVO (tre anni dalla data in cui acquistano efficicia); il Regolamento (UE) n. 2446/2015 stabilisce però che le ITV in vigore al 1° maggio 2016 – data di entrata in vigore del nuovo Codice - saranno ritenute valide per il periodo fissato nelle relative decisioni.

La domanda di ITV deve essere presentata sull’apposito modulo scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Dogane; in particolare è previsto che l’istanza deve aver riguardo ad una sola tipologia di merce per la quale andrà indicata una sua descrizione dettagliata.

Alla domanda potranno essere allegati anche opuscoli informativi, fotografie e campioni e ciò al fine di consentire all’Ufficio competente di avere tutta la documentazione necessaria al fine della più corretta classificazione.

Il richiedente potrà indicare una voce della NC in cui egli ritiene che la merce possa essere inserita. La procedura di rilascio dell’ITV è gratuita salvo alcune eventuali e particolari spese relative ad analisi o perizie da effettuarsi sul prodotto da classificare.

La domanda di ITV potrà essere trasmessa all’Agenzia con due modalità alternative: tramite il servizio postale con raccomandata A/R o con posta elettronica certificata (PEC) (dogane@pce.agenziadogane.it).

La richiesta dovrà anche essere trasmessa, per conoscenza, all’Ufficio delle dogane dove territorialmente insiste la sede legale della ditta.

Attenzione che l’ottenimento di una ITV dal 1 maggio 2016 obbliga l’operatore a inserire il numero dell’ITV a casella 44 della dichiarazione doganale (DAU). 

Benedetto Santacroce

Luigi Fruscione

}