Dal 1° Maggio Nuovo Codice Doganale

Dal 1° Maggio Nuovo Codice Doganale

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di Benedetto Santacroce e Ettore Sbandi

Il primo maggio entra entrata in vigore il nuovo codice doganale dell’Unione Europea e porta con se notevoli novità che solo nei giorni scorsi hanno trovato qualche istruzione operativa nei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle dogane.

L’Unione Europea ha infatti rinnovato la disciplina in materia di scambi internazionali adottando una serie di complessi provvedimenti di carattere regolamentare che innovano profondamente, ad esempio, il quadro dei regimi doganali speciali, dei perfezionamenti e dei depositi, della rappresentanza, del valore in dogana o, ancora, delle procedure di sdoganamento in house.

Tra le novità di assoluto interesse si registra, anzitutto, la ridefinizione del concetto di esportatore, al quale è richiesto l’onere dello stabilimento nell’UE. In questo senso, non potendo operare per il tramite di rappresentanti fiscali, le multinazionali devono ridisegnare i propri flussi logistici e individuare un rappresentante indiretto che, intestandosi la dichiarazione, procederà con l’export, sebbene permangano dubbi di carattere extratributario quali l’applicabilità al sistema delle autorizzazioni e delle licenze all’esportazione o, per alcuni, il ricorso allo status di esportatore autorizzato.

Novità si registrano ancora per le procedure di sdoganamento presso i locali delle imprese. La procedura di sdoganamento c.d. domiciliata è superata dall’estensione totale della sola modalità c.d. normale. Gli operatori possono ora scegliere di operare, sostanzialmente con le medesime modalità, sia in dogana sia presso luoghi privati approvati, inviando indistintamente le dichiarazioni a seconda della localizzazione delle merci.

Con il fascicolo elettronico, inoltre, l’operatore potrà immediatamente, sia per le operazioni in dogana, che per quelle in house, effettuare l’upload della documentazione che rimane a disposizione degli uffici in caso di controllo.

Resta poi centrale – si direbbe meglio, essenziale – il ruolo del soggetto certificato AEO che ora, per ottenere o mantenere lo status deve curare con particolare attenzione i propri flussi operativi, tipizzando le procedure doganali e, al contempo, curando la formazione e la preparazione del soggetto responsabile delle questioni doganali.

In ogni caso, solo l’AEO può avere accesso a minori controlli e facilitazioni allo sdoganamento, altrimenti interdette. E la valenza del sistema di certificazione è diretta e indiretta in quanto per l’accesso ai regimi speciali, come per numerosissime altre facilitazioni e procedure particolari (es. forfettizzazione del valore o sdoganamento c/o luoghi) è comunque necessaria la comprovata compliance dell’operatore ad alcuni dei requisiti propedeutici all’AEO.

Sui citati regimi speciali, poi, si registrano interessanti novità, con particolare riferimento agli stoccaggi nei depositi doganali ed alle operazioni di perfezionamento.

Con il nuovo codice scompaiono, infatti, i depositi di tipo C, D ed E ed il regime diviene essenzialmente contabile e virtuale, ancorché legato ad ampi luoghi di stoccaggio: sono permessi gli immagazzinamenti comuni di merci UE o extra UE da registrare e gestire in contabilità.

Con il nuovo perfezionamento attivo, poi, dal 1 maggio le merci in questione potranno essere introdotte in sospensione dai dazi e, una volta deciso il loro impiego, essere solo parzialmente soggette ad imposizione, senza vincoli di necessaria riesportazione a monte.   

Novità di immediato impatto, poi, si registrano su due elementi fondamentali dell’accertamento doganale: il valore e l’origine delle merci.

In tema di valore, il nuovo codice ridefinisce il concetto di valore di transazione e della relativa forfettizzazione, stressando l’attenzione sui c.d. intangibles prestazioni di servizio e beni immateriali), ora da valutare dal punto di vista, soprattutto, contrattuale. In materia di royalties, in particolare, si registra una nuova disciplina applicativa che le imprese importatrici devono ora considerare con speciale interesse.

Per l’origine, è meglio definita l’origine non preferenziale che ha ora criteri più chiari ed esaustivi, mentre il relativo sistema è unificato e razionalizzato. In caso di dubbio, l’operatore può chiedere una Informazione (IVO) alle dogane che, così come l’ITV in materia di classificazione, è ora vincolante per entrambe sia per le dogane che per gli operatori, per 3 anni. Detto vincolo impone l’utilizzo dell’informazione in dichiarazione.

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