Le domande più frequenti per trasferire e costituire attività all’estero dopo Panama Papers

Le domande più frequenti per trasferire e costituire attività all’estero dopo Panama Papers

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Di Diego Avolio e Benedetto Santacroce

 

1) Devo trasferire 100.000 € all’estero per l’acquisto di un immobile. Quali sono le regole da seguire per trasferire dette somme  lecitamente?

Il trasferimento di somme all’estero tramite un intermediario abilitato è monitorato al momento del trasferimento direttamente dall’intermediario sia ai fini fiscali sia ai fini della disciplina antiriciclaggio. Ovviamente  nel momento in cui queste somme sono investite nell’immobile, sarà l’immobile che dovrà essere denunciato al fisco italiano e, a seconda della legislazione locale,  bisognerà verificare se sono dovute imposte. Inoltre sarà dovuto il pagamento dell’IVIE.

 

2) Devo aprire un conto in Francia per l’accensione di un mutuo per l’acquisto di un immobile. Alla apertura del conto trasferirò 50.000 € nel conto che resteranno lì fino all’acquisto dell’immobile.

Il conto dovrà essere monitorato nella dichiarazione dei redditi con la compilazione dell’apposito quadro dei capitali detenuti all’estero (quadro RW). Dopo l’acquisto sarà l’immobile a dover essere denunciato al fisco italiano e, a seconda della legislazione locale,  bisognerà verificare se sono dovute imposte. Inoltre sarà dovuto il pagamento dell’ IVAFE in misura fissa (34,20 Euro) per il conto corrente e, a partire dal periodo d’imposta in cui è stato acquistato l’immobile, dell’IVIE.

 

3) Devo recarmi in Brasile  per lavoro e  vorrei portare con me 15.000 €  in contanti. Posso farlo senza particolari adempimenti?

Il trasferimento di contanti per un importo superiore a 10.000 € comporta l’obbligo di dichiarazione in dogana. La dichiarazione può essere trasmessa telematicamente prima dell’attraversamento della frontiera oppure consegnata in forma scritta agli uffici doganali al momento del passaggio. Per la maggior parte delle legislazioni estere, inoltre,  la somma va dichiarata anche in entrata nello Stato di arrivo.   

 

4) Voglio costituire una società in Svizzera di cui deterrò il 100% per gestire da lì direttamente una start up che opererà quale piattafroma di e-commerce; che devo fare?

La costituzione della società è possibile a condizione che il soggetto  residente in Italia  dichiari la partecipazione nella dichiarazione dei redditi (quadro RW). Inoltre, dovrà tassare gli eventuali redditi distribuiti dalla società.

 

5) Ho ereditato in Lussemburgo delle somme precedentemente investite da mio nonno;  cosa devo fare?

Il contribuente dovrà dichiarare l’eredità pagando le relative imposte di successione; inoltre, se manterrà all’estero queste somme, dovrà dichiararle nella dichiarazione dei redditi sia ai fini del monitoraggio sia ai fini della eventuale tassazione dei relativi redditi di capitali. Dovrà inoltre essere verificata l’eventuale debenza dell’IVAFE in base alla tipologia dell’investimento.

 

6) Una banca mi ha proposto un investimento in una società che ha la sua sede a Singapore. Lo posso fare?

Se l’investimento è operato dall’Italia attraverso un intermediario abilitato residente in Italia e l’investimento è gestito in un deposito titoli presso lo stesso intermediario gli obblighi di monitoraggio possono assolti direttamente dall’intermediario. 

 

7) Ho un immobile all’estero e non l’ho mai dichiarato in Italia. Cosa posso fare per regolarizzarlo?

Dovrà provvedere a ravvedersi dichiarando l’immobile, pagando le sanzioni relative e regolarizzando la relativa IVIE e le imposte eventualmente dovute.

 

8) Ho aperto un conto per 100.000 € presso una banca inglese e ho acquistato dei titoli di una società svizzera per 20.000 €. Quali sono gli obblighi di monitoraggio?

Il contribuente dovrà dichiarare il conto presso la banca inglese e i titoli detenuti nella società svizzera.

 

9) Possiedo delle quote in una società lussemburghese e le ho depositate in una cassetta di sicurezza. Devo compilare il quadro RW?

Sì, l’obbligo di monitoraggio si applica alle attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti.

 

10) Possiedo delle azioni al portatore in una società lussemburghese, non affidate in gestione o in amministrazione a un intermediario residente. Le devo dichiarare?

Come per il caso di cui al punto precedente, la risposta è positiva poiché le attività estere non vengono dichiarate né gestite da un intermediario residente.

 

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