di Alessandro Fruscione
Con la Circolare 8/D del 19 aprile scorso, l’Agenzia delle Dogane ha fornito ampie istruzioni operative sulle disposizioni del nuovo codice doganale dell’Unione (CDU), che è entrato in vigore il prossimo 1° maggio.Di particolare interesse la parte relativa alla costituzione di una garanzia (parte C): l’Agenzia chiarisce, in particolare, che la garanzia, che per effetto delle nuove disposizioni del Codice diventa obbligatoria per tutti i regimi, può essere presentata dal debitore (o da un terzo per suo conto) in modalità isolata o globale, in base alle necessità del debitore medesimo, ma nel primo caso non occorrerà alcuna preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione, a differenza del secondo.La garanzia isolata potrà essere costituita in contanti o tramite altro mezzo di pagamento riconosciuto equivalente (ad esempio, assegno circolare), oppure mediante l’impegno di un fideiussore, che deve però essere approvato da parte del Capo Area Gestione tributi dell’Ufficio delle Dogane cui è presentato.La garanzia globale, in ragione della maggiore esposizione del debito doganale (in termini di rischio potenziale) è invece subordinata all’approvazione preventiva del direttore dell’Ufficio delle Dogane competente, sia per la costituzione e la connessa determinazione dell’importo di riferimento, sia per gli eventuali esoneri o riduzioni spettanti al debitore (ad esempio, in quanto soggetto autorizzato AEO). Sono invece gli stessi gli strumenti tramite i quali costituire la garanzia (contanti o altro mezzo di pagamento ritenuto equivalente, impegno di un fideiussore).Nel caso di garanzia valida in tutto il territorio doganale, la circolare richiama l’attenzione sull’art. 82 delle Disposizioni Applicative del Codice, a mente del quale il fideiussore è tenuto ad eleggere un domicilio o a designare un mandatario in ciascuno degli Stati membri in cui la garanzia può essere utilizzata.
L’obbligatorietà della garanzia per poter accedere ai regimi speciali comporta il fortissimo ridimensionamento della portata dell’art. 90 del Testo Unico delle Leggi Doganali (d. P.R. n. 43/1973): le quante volte le disposizioni unionali prevedono l’obbligatorietà della garanzia, vengono disciplinate anche le fattispecie di esonero o riduzione, con conseguente abrogazione per incompatibilità dell’articolo citato, che dunque continuerà a trovare applicazione esclusivamente nei casi in cui la garanzia sia richiesta per la copertura del dazio ed il suo utilizzo avvenga nel territorio italiano, nel qual caso si potrà ricorrere all’esonero ex articolo 90 in relazione alla garanzia per la fiscalità interna. Quanto alle autorizzazioni già rilasciate in ordine all’utilizzo della garanzia o agli esoneri ex art. 90 TULD ed ancora valide alla data del 1° maggio, la circolare chiarisce che esse restano valide fino al momento del loro riesame in ottemperanza alle nuove norme (e quindi fino al 1° maggio 2019) qualora siano prive di scadenza, mentre se hanno scadenza anteriormente al 1° maggio 2019 cesseranno i loro effetti nella data indicata nel provvedimento. Quelle con scadenza eccedente il 1° maggio 2019 sono ricondotte a tale ultimo termine.