di Alessandro Fruscione
La circolare 8/D del 19 aprile scorso emanata dall'Agenzia delle Dogane chiarisce nel dettaglio le modalità operative che devono essere seguite dagli Uffici periferici per giungere ad una corretta contabilizzazione del dazio da recuperare, per la quantificazione degli interessi di mora e per la procedura di rimborso e di sgravio.
La circolare evidenzia in primo luogo che il nuovo articolo 105, CDU, riproduce la formulazione dell’art. 218 del codice doganale comunitario allungando tuttavia da 2 a 14 giorni il termine entro il quale l’Ufficio deve procedere alla contabilizzazione dei dazi dovuti dall'operatore economico.
Questo termine decorre dal momento in cui l’Amministrazione doganale ha verificato di essere in grado di determinare il quantum dovuto e di individuare i debitore (requisiti già presenti nel Regolamento n. 2913/92) ed inoltre sia in grado di emettere l’atto di accertamento da notificare a tale debitore recante l’importo da pagare.
La circolare rimarca poi un ulteriore elemento di novità circa il criterio di computo del termine di 14 giorni rispetto alla disciplina vigente fino al 30 aprile, ossia la necessità di garantire il diritto del debitore ad essere ascoltato prima dell’emissione dell’atto di accertamento che lo riguarda, in ossequio all'art. 22, paragrafo 6, del CDU: solo a seguito di tale imprescindibile adempimento – che segue la notifica del processo verbale di revisione dell’accertamento stesso – sarà possibile comunicare all'operatore economico l’importo dei maggiori diritti doganali da lui dovuti ed inizierà a decorrere il termine di 14 giorni per l’iscrizione in contabilità separata delle somme accertate.
Interesse di mora –La circolare tocca poi il tema degli interessi di mora, finora calcolati sulla base dell'articolo 79 del Testo Unico delle Leggi Doganali (TULD) in una misura peraltro estremamente gravosa (ossia 4 punti percentuali più del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali, individuato con cadenza semestrale dal Ministero delle Finanze). Il nuovo criterio di quantificazione contenuto nell'articolo 114 del Codice prende in considerazione il tasso ufficiale di sconto praticato dalla Banca Centrale Europea (con riguardo, ovviamente, agli Stati membri nei quali la moneta ufficiale è l’euro), maggiorato di due punti percentuali. La circolare precisa che, per gli avvisi di accertamento già notificati alla data del 1° maggio 2016, restano fermi i criteri di quantificazione degli interessi contenuti nella pregressa disciplina.
Rimborsi e sgravi – La circolare evidenzia le modifiche procedurali relative alla materia dei rimborsi e degli sgravi dell’obbligazione doganale: in particolare, a decorrere dal 1° maggio le istanze dovranno essere formulate dagli interessati con riguardo alle nuove disposizioni del CDU anche se relative ad atti di accertamento notificati prima di tale data. L’istanza (soggetta all'unificato termine di tre anni sia per il rimborso che per lo sgravio) dovrà ora essere presentata all'autorità doganale competente in ragione del luogo in cui è stata notificata l’obbligazione doganale e sarà invece istruita e decisa dall'autorità competente in ragione del luogo in cui il richiedente detiene le proprie scritture contabili.