Royalties Etichettatura

 Royalties Etichettatura

CONDIVIDI SU

Di Benedetto Santacroce e Andrea Eufemi

Se un’impresa operante nel campo dell’etichettatura di prodotti, fiscalmente non residente in Italia, concede ad un’impresa italiana l’utilizzo di un impianto per l’etichettatura, è possibile che vi siano i presupposti affinché il cliente italiano debba applicare una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. La norma domestica di riferimento è l’art. 25, comma 4, secondo periodo, del D.P.R. 600/1973, che prevede l’obbligo di applicare una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta nella misura del 30% sull’ammontare dei compensi corrisposti a soggetti non residenti per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato. L’unica eccezione prevista è quella dei compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, che sono assimilate a soggetti residenti in Italia. Va detto che la norma italiana, come pure le Convenzioni contro le doppie imposizioni siglate dall’Italia, si pongono in contrasto con l’impostazione esistente in ambito internazionale, secondo la quale tali compensi sono da qualificare non come royalties, ma come semplici profitti d’impresa non assoggettabili a ritenuta. Il paragrafo 9 del Commentario OCSE all’art. 12 specifica, infatti, che il Comitato per gli Affari Fiscali ha escluso questa tipologia di reddito da quelle assoggettabili a ritenuta, facendola ricadere tra i profitti d’impresa disciplinati dagli articoli 5 e 7 del Modello OCSE. Inoltre, dal paragrafo 9.1 di detto Commentario emerge che un compenso versato non per lo sfruttamento economico della speciale tecnologia, ma per un temporaneo utilizzo dello stesso, non può qualificarsi come royalty, ma come corrispettivo per un servizio temporaneamente messo a disposizione, come tale non soggetto ad alcuna ritenuta. L’elemento di discrimine tra le due fattispecie deve quindi essere rinvenuto nell’utilizzo che viene fatto dell’attrezzatura. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 47/E del 2005 chiarisce che la speciale disciplina che impone l’applicazione di una ritenuta trova applicazione per i beni “destinati allo svolgimento di un’attività d’impresa (ad esempio macchinari per la produzione di manufatti, container, macchine per l’edilizia e l’agricoltura nonché veicoli per il trasporto di beni e persone per terra, aria e mare)”. Altro conto è se i beni in questione vengono impiegati per un uso interno, come nel caso del packaging del prodotto. Questa distinzione non sempre viene tenuta in considerazione dall’Amministrazione Finanziaria italiana, che può muovere contestazioni anche se l’attrezzatura è impiegata per un uso meramente interno. Da ultimo, non va dimenticato che è comunque possibile invocare l’applicazione della ritenuta convenzionale, generalmente più bassa rispetto al 30% previsto dalla norma domestica. 

 

}