export navi

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Di Benedetto SantacroceEttore Sbandi

Ancora novità per la nautica da diporto, con nuove procedure per l’esportazione delle navi in partenza verso destinazioni extra UE. L’Agenzia delle Dogane, infatti, è stata sollecitata da un’associazione di categoria a risolvere la questione dell’export delle imbarcazioni da diporto, esentate dalla disciplina dell’art. 36 del Testo Unico delle Leggi Doganali, come innovato dal D.L. n. 1/1212.
Di regola, infatti, le navi nazionali e nazionalizzate iscritte nei registri previsti dal codice della navigazione si intendono destinate al consumo fuori dal territorio doganale quando vengono cancellate dalle matricole o dai predetti registri. Diverso è però l’onere per le imbarcazioni da diporto, che sono esentate dai carichi amministrativi relativi ai registri navali, superati a loro volta dal mero rilascio di una semplice dichiarazione di esportazione definitiva da parte dell’armatore ai fini della destinazione al consumo fuori dal territorio doganale. Ovviamente, tale adempimento non sostituisce la presentazione di una dichiarazione doganale di esportazione, formalità che rimane imprescindibile e che, piuttosto, si affianca alla presentazione della bolletta doganale, senza però di necessità di intervenire sui registri.
Da questo punto si inseriscono le precisazioni procedurali introdotte dall'Agenzia delle Dogane con la Circ. 14/D del 12 maggio 2016. L’amministrazione, infatti, puntualizza le corrette modalità di espletamento delle formalità doganali, anzitutto imponendo, correttamente, la presentazione di una dichiarazione di export. Tale dichiarazione, però, per l’Agenzia deve essere presentata dall'esportatore o da un suo rappresentante presso l’Ufficio doganale competente per il luogo in cui l’esportatore è stabilito ai sensi dell’art. 221, p. 2, del Reg. 2447/15, limitando di fatto l’operatività di tale disposizione. La norma applicativa del Codice doganale, infatti, mutando il precedente quadro normativo, offre in realtà un più ampio elenco di uffici teoricamente competenti per il vincolo delle merci al regime di esportazione, indicando non solo l’ufficio doganale del luogo in cui l’esportatore è stabilito, ma anche quello competente per il luogo in cui le merci sono imballate o caricate per l’esportazione e, soprattutto, ogni altro ufficio doganale dello Stato membro competente, per ragioni amministrative, per le operazioni di cui trattasi, lasciando spazio ad ipotesi estensive.
In secondo luogo, l’Agenzia rappresenta che, per l’esportazione delle navi da diporto, occorre altresì comprovare l’effettiva uscita delle navi dal territorio doganale dell’Unione entro 90 giorni dalla data della dichiarazione doganale. Per uniformare le prassi in uso, la Dogana dispone ora che il dichiarante/esportatore, per le navi da diporto iscritte nei registri navali di un paese terzo, deve fornire all'Ufficio, alternativamente, (i) una dichiarazione resa dall'armatore o dal comandante della nave da diporto di aver raggiunto le acque internazionali oltre le dodici miglia dalla costa UE, accompagnata dalla rilevazione satellitare della posizione della nave, fornita attraverso il sistema A.I.S. monitorato dalla Capitaneria di porto; (ii) la documentazione comprovante l’arrivo della nave in un porto terzo.
Le novità appaiono di assoluto interesse a pongono agli operatori una serie di concreti accorgimenti procedurali che si aggiungono, in dogana, al tema delle esportazioni di provviste di bordo – anche in esenzione Iva e/o accise – che, già particolarmente complesse, hanno subito interessanti modifiche e opportunità con l’entrata in vigore, da 1 maggio, dell’art. 269 del Codice doganale dell’UE.


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