sanzioni accise

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Di Benedetto SantacroceEttore Sbandi

Depenalizzazioni più incisive anche in materia di accise su gas naturale, alcole e, in genere, sui prodotti soggetti all'imposizione indiretta.
Il D.Lgs. n. 8 del 2016 - recante disposizioni generali in materia di depenalizzazione - ha proceduto con un sostanziale alleggerimento del carico penale di molte norme di carattere tributario. I riflessi delle disposizioni recate dal Decreto, tuttavia, hanno posto una serie di dubbi per ciò che attiene al tema delle accise, con particolare riferimento alle imposte sul gas naturale, sui prodotti alcolici e, in generale, sulla tema delle deficienze e delle eccedenze nei depositi e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa. In sostanza, per via dell’articolato delle disposizioni di settore recate dal Testo Unico delle Accise – TUA n. 504.95, la depenalizzazione di alcune fattispecie presentava concrete problematiche applicative. Alle questioni sorte in materia ha risposto una esauriente nota dell’Agenzia delle Dogane (n. 51746.16) pubblicata ieri, fornendo precise indicazioni applicative, tutte nel senso della più ampia depenalizzazione delle ipotesi prima sanzionate dall'ordinamento con multa o contravvenzione ed ora degradate a sanzioni amministrative alle quali si applica il regime generale di cui al D.Lgs. n. 471/97.  Ciò posto, per il settore delle accise, le disposizioni depenalizzate sono gli articoli 40, co. 5 (gas naturale), 43, co. 4 (prodotti alcolici), e 47, co. 1, secondo periodo (deficienze ed eccedenze nei depositi e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa), del TUA, che disciplinano espressamente talune fattispecie punite con la sola multa.
In particolare, per quel che concerne l’art. 40, co. 5, TUA, l’Agenzia è nel senso della piena depenalizzazione in quanto la norma è fattispecie del tutto autonoma rispetto alla previsione dell’art. 40, co. 1, lett. b), che detta la disciplina sanzionatoria per l’intera categoria dei prodotti energetici, laddove, invece, il comma 5 si limita a prendere in considerazione il solo gas naturale, per sanzionare la sottrazione dell’accisa nel limite quantitativo ivi indicato. Per le irregolarità della specie, la risposta dell’ordinamento è ora solo di carattere amministrativo.
Analoga conclusione è riservata dall'Agenzia alla materia dei prodotti alcolici detenuti in condizioni diverse da quelle prescritte; per alcuni, riferisce l’amministrazione, il Regio Decreto n. 773/31 osterebbe alla depenalizzazione, ma questa ipotesi è rifiutata in quanto detto Decreto contiene prescrizioni inerenti il settore dell’ordine pubblico, della pubblica sicurezza e incolumità, settori radicalmente distinti da quello tributario. Anche qui, dunque, alla multa prevista dal TUA è sostituita la sanzione amministrativa.Per quanto riguarda, invece, la fattispecie prevista dall'art. 47, co. 1, periodo 2, del TUA, che prevedeva la sanzione della multa fino a 2582 euro, nelle ipotesi di deficienze di prodotti denaturati eccedenti l’1% oltre il calo consentito, la sanzione pecuniaria è ora di carattere amministrativo e pari ad una somma di denaro da euro 5.000 a 10.000.La nota dell’Agenzia n. 51746/16 appare di assoluto interesse e si inserisce in un contesto di lento affievolimento delle risposte tributarie dell’ordinamento che, soprattutto in materia doganale - es. art. 303 del DPR n. 43/73 - e di accise - con le frequentissime ipotesi penali - appaiono ad oggi ancora troppo severe. Il D.Lgs. n. 8 del 2016 ha ad esempio depenalizzato quasi tutte le ipotesi di contrabbando doganale, ma le sanzioni sull'imposizione indiretta di competenza delle dogane appare ancora eccessivamente rigida, poco in linea con il senso attuale dei principi che ispirano il nostro sistema sanzionatorio.

 

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