Di Benedetto Santacroce e Ettore Sbandi
La depenalizzazione del contrabbando pone dei seri problemi interpretativi sia per quanto riguarda il sistema sanzionatorio applicabile, sia per la possibilità per le dogane di poter utilizzare il sequestro cautelare previsto dalla L 689/81 sia per il concorso tra le norme depenalizzate e le regole fiscalmente rilevanti con cui vengono disciplinate analoghe fattispecie. L’Agenzia delle dogane tenta di dare una risposta a questi dubbi con la nota 55383 del 24.5.16. Il tentativo, seppur apprezzabile nell'intenzione, non convince del tutto sul piano sistematico. Il D.Lgs. n. 8 del 2016 - recante disposizioni generali in materia di depenalizzazione - ha proceduto con un sostanziale alleggerimento del carico penale di molte norme di carattere tributario. Tra queste, un rilevante impatto si è avuto in materia doganale, con il contrabbando semplice, ossia non aggravato da specifici comportamenti personali, ricondotto ora ad ipotesi di carattere meramente amministrativo.
Nella nota viene anzitutto chiarito il procedimento per l’applicazione delle sanzioni che, in generale, a norma del D.Lgs. 8/16, dovrebbe essere quello previsto L. n. 689/81 in materia di sanzioni non aventi carattere penale. Tuttavia, rileva correttamente l’Agenzia che nel nostro ordinamento vige una disciplina speciale che regola l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie, ovvero quella recata dal D.Lgs. n. 472/97. In quanto fenomeno solo tributario, dunque, il contrabbando depenalizzato è da ricondursi nell'alveo della disciplina speciale di cui al D.Lgs. n. 472/97, con relative conseguenze in termini di contestazione della sanzione o di pagamento in misura ridotta.
Meno chiaro, però, è il riferimento alla L. n. 689/81 quale norma di chiusura del sistema, ove dovessero sorgere “lacune procedimentali”. Per l’Agenzia, ad esempio, “poiché il sequestro cautelare non è disciplinato dal D.Lgs. n. 472/97, si applicheranno, in via sussidiaria, le norme di cui agli artt. 13 e ss. della L. n. 689/81”. In effetti, se come giustamente l’agenzia stabilisce che è necessario applicare le regole relative alle violazioni tributarie anche per tutte le regole procedimentali bisognerà far riferimento al sistema espressamente previsto per le specifiche violazioni fiscali e quindi, in particolare, a quelle previste quali misure cautelari. Per differenza la posizione dell’Agenzia determina, implicitamente, l’abbandono del sequestro di cui all'art. 301 del TULD.
Altra interessantissima novità sta nella sovrapposizione che si viene a creare tra le ipotesi di contrabbando semplice e quelle che sanzionano le differenze tra il dichiarato e l’accertato. Su tutte, ovviamente, il riferimento è al durissimo impianto sanzionatorio di cui all’art. 303 Tuld. Quella che viene definito dalla Agenzia come “concorso apparente di norme”, dunque non cumulabili, viene risolto con la scelta, da effettuarsi dai verificatori caso per caso, tra le ipotesi di contrabbando semplice, in caso di dolo, ovvero le ipotesi di cui all'art. 303, nei casi di colpa.
Anche qui, la posizione dell’Amministrazione non convince, in quanto in ambito amministrativo (essendo chiaro che dopo la depenalizzazione sia il 303 che il contrabbando semplice sono sanzioni amministrative) la rilevanza del requisito soggettivo del dolo e della colpa rileva solo in ipotesi ben specifiche (quali quelle previste dall’art. 5 del Dlgs 472/97). Piuttosto, in questi casi, andrebbe forse preferita l’applicazione di un principio di specialità.