RIESAME AEO

 RIESAME AEO

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di Benedetto SantacroceEttore Sbandi

L’Operatore Economico Autorizzato (AEO) deve adeguare le proprie procedure alla nuova disciplina introdotta dal Codice doganale dell’Ue, in vigore dal 1 maggio. Sono queste, infatti, le conclusioni della Commissione UE presentate agli operatori con il doc. Taxud/B2/031/2016, con il quale l’esecutivo comunitario ha allertato gli operatori già certificati AEO sull’importanza dei nuovi processi di compliance richiesti dalla regolazione doganale. Particolare attenzione è dedicata agli status soggettivi degli operatori, tenuti a comprovare non solo l’assenza di precedenti per infrazioni fiscali o doganali o per reati gravi, ma anche di essere adeguatamente formati ed idonei da punti di vista della preparazione professionale in materia di scambi internazionali. L’istituto della certificazione di affidabilità doganale delle imprese è il fulcro della modificata disciplina comunitaria in materia di import-export, essendo ad essa collegati una serie di benefici, vantaggi ed agevolazioni che rendono pressoché obbligatorio, per le imprese, intraprendere un percorso di accesso all’AEO. Di fatto, il codice dell’UE crea sostanzialmente un sistema a doppio binario, relegando le aziende non certificate ad una operatività di tipo ordinario, riservando invece ai soggetti certificati corsi privilegiate in materia di percorsi e luoghi di sdoganamento speciali e riservati, esoneri cauzionali, minori controlli fisici e documentali oppure, ancora, in materia di sdoganamento centralizzato o autovalutazione. L’istituto dell’AEO è stato introdotto nella disciplina UE dal 2008, subordinando il rilascio dello status alla compliance, da parte dell’impresa, ad una serie di requisiti di tipo soggettivo ed oggettivo. Tali requisiti sono stati ora rivisti e rimodellati, adeguandoli al livello di esperienza maturato dalle autorità negli ultimi anni, con evidenti strette sui requisiti soggettivi che l’AEO deve mantenere. Non solo sono stati fissati nuovi parametri ai quali devono adeguarsi i soggetti che intendono accedere alla certificazione; ma a tali parametri devono adeguarsi anche i  soggetti certificati, che verranno tutti riesaminati entro il 1 maggio 2019. In sostanza, ex art. 39 del Codice, gli operatori dovranno dimostrare: a) l’assenza di violazioni doganali e fiscali e di reati gravi; b) un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci; c) una adeguata solvibilità finanziaria; d) il rispetto di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta; e) l’esistenza di adeguati standard di sicurezza.Per i quesiti che pone, una menzione speciale deve esssere spesa per il nuovo requisito dell’art. 39 CDU, lett. d), ossia il comprovato rispetto, da parte dell’AEO, di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta Anzitutto, è bene precisare che il requisito deve essere soddisfatto da parte della “persona responsabile delle questioni doganali dell’AEO”, di norma individuato nella persona di un impiegato incaricato a tal fine. Sugli standard pratici di competenza, invece, in attesa di una norma di standardizzazione europea, deve fornirsi la prova concreta che il soggetto in questione abbia una esperienza pratica di minimo tre anni nelle questioni doganali. Per le qualifiche professionali, il soggetto deve invece aver completato un percorso di formazione, tenuto dalla stessa autorità doganale, da un ente di istruzione riconosciuto, ai fini del rilascio di tale qualifica, dalle dogane o da un altro ente per la formazione professionale, oppure da una associazione professionale o di categoria.

 

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