A cura di Anna Abagnale e Benedetto Santacroce
Il regime Iva dei servizi socio-sanitari e assistenziali resi dalle cooperative sociali, in particolare quelli resi in favore di soggetti svantaggiati, è stato oggetto di numerose modifiche normative nel corso degli anni. In ultimo la Legge di stabilità per il 2016 la quale, al fine di uniformare la normativa italiana a quella unioniale, ha introdotto l’aliquota Iva del 5% per le prestazioni socio-sanitarie, educative e assistenziali rese dalle cooperative sociali e i loro consorzi, sia direttamente sia sulla base di contratti di appalto e di convenzioni in generale, a determinate categorie di soggetti svantaggiati, tra cui minori, anziani, disabili etc. Tale nuovo regime è entrato in vigore dal 1° gennaio 2016, con riferimento alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente alla data di entrata in vigore della stessa legge.
Di conseguenza, come precisato anche da Assonime nella Circolare 15/2016 del 13 maggio scorso, le cooperative sociali e i loro consorzi, per i contratti stipulati, rinnovati e prorogati entro il 31 dicembre 2015, continueranno ad applicare l’aliquota ridotta del 4% ai sensi del numero 41- bis, Tabella A, Parte II o, nel caso in cui si avvalgono della facoltà di optare per il regime di maggior favore, applicheranno l’esenzione ex art. 10 D.P.R. 633/1972 qualora si tratti di prestazioni per le quali è prevista contemporaneamente l’aliquota ridotta e l’esenzione. Sulla base di tale disciplina potrebbero nascere nella pratica delle situazioni problematiche relative all’aliquota da applicare alla specifica tipologia contrattuale posta in essere. Potrebbe essere questo il caso dell’asilo nido gestito da una cooperativa sociale.
Sulla base della nuova norma, trattandosi nella fattispecie di prestazioni educative rese a minori, il regime Iva da applicare è quello dell’imponibilità al 5% per i contratti stipulati, rinnovati o prorogati dal 1° gennaio, l’esenzione o l’imponibilità al 4% per quelli stipulati, rinnovati o prorogati in data anteriore. Nulla quaestio per i casi in cui la cooperativa sociale svolge la prestazione in esecuzione di una convenzione o un contratto d’appalto stipulato con il Comune, in quanto si applicherà il “vecchio” o il “nuovo” regime in base alla data di stipula, rinnovo o proroga del contratto. Il problema potrebbe sorgere, invece, quando l’asilo nido esegue le prestazioni didattiche ed educative direttamente nei confronti dei destinatari. In questo caso, qual è il regime Iva proprio della retta mensile pagata dal consumatore finale a partire da gennaio 2016?
La risposta potrebbe cambiare a seconda del significato che si attribuisca al rapporto asilo nido/genitore. Sul punto può essere utile ricordare una sentenza, la n. 4362 del 31 luglio 2012, con la quale il Consiglio di Stato, riconoscendo il diritto dei genitori a considerare invariabile l’esborso annuale per le rette dei propri figli, ha accostato il rapporto asilo/genitore a un “contratto di diritto privato”, che non può essere rivisitato mentre è erogata la prestazione stabilita. La conseguenza che si potrebbe dedurre sul piano fiscale è che per l’anno scolastico in corso (2015/2016) il regime Iva da applicare resta quello dell’esenzione o del 4%, dovendosi far riferimento alla data del “contratto”, ovvero alla data dell’iscrizione avvenuta ad inizio dell’anno scolastico, mentre a partire dal prossimo (2016/2017), o comunque per le iscrizioni successive al 1° gennaio 2016, si applicherà il nuovo regime voluto dal legislatore della Stabilità.