a cura di Benedetto Santacroce e Ettore Sbandi
La decisione del Regno Unito di uscire dall’Unione europea cambierà, in modo sostanziale, le regole fiscali e doganali che attualmente disciplinano gli scambi di beni tra UK/UE. In effetti, anche se i tempi di trasformazione delle predette regole non sono ancora stati definiti, è chiaro che il passaggio della frontiera dovrebbe tornare, come prima del 1993, sotto l’egida delle più complesse procedure doganali con un notevole impatto economico e organizzativo per le imprese che operano o opereranno tra i due mercati. Quale che siano gli esiti delle trattative la posizione extra unionale del regno Unito farà si che la movimentazione di beni non potrà avvenire più in modo libero, nella sfera delle regole dell’Iva europea (dir 2006/112/CE), ma sarà sottoposta, inesorabilmente, a delle nuove e più rigide regole imposte a livello internazionale tra Paesi terzi.
Un primo effetto che si potrebbe verificare (anche se la previsione si ritiene improbabile) riguarda i diritti di confine e, in particolare, i potenziali dazi doganali che potrebbero essere imposti. Molto dipende, infatti, dalla scelta di optare per l’istituzione comunque di una unione doganale (ad esempio, analoga a quella in essere tra UE e Turchia), oppure se scegliere l’attivazione di un accordo di libero scambio – ALS (ad esempio, analoga a quella in essere tra UE e Svizzera). Nel primo caso, infatti, le merci originarie di un sistema doganale o ivi immesse in libera pratica, non scontano dazio all’arrivo nell’altro sistema; nel secondo caso, invece solo le merci originarie non devono essere assoggettate alla fiscalità di confine. La differenza d’impostazione dei reciproci rapporti non è di poco conto. In concreto, infatti, nella prima ipotesi (presenza di un Unione doganale) una merce originaria della Cina e importata nell’UE potrà essere rivenduta nel Regno Unito senza ivi scontare dazio. Nella seconda ipotesi, invece, lo stesso prodotto sconterebbe un dazio all’ingresso nel Paese di destino. Potrebbe rilevarsi, poi, che a UK non interessi applicare dazi che, nell’UE, sostengono in particolare i Paesi produttori come Germania, Italia o Francia. E tuttavia, considerato che la Tariffa doganale è comune e armonizzata, potrebbe aversi ragione di credere che le imposizioni resteranno invariate e che comunque tali saranno nelle ipotesi di acquisto di merci destinate da UK all’UE.
Sul piano Iva, invece, il ricorso alle procedure doganali non avrà particolari impatti economici per le operazioni di esportazione (che rimangono comunque operazioni non imponibili), ma avrà un pesante riflesso finanziario, in quanto cambiano le modalità di assolvimento dell’imposta all’acquisto. Le operazioni di importazione sono infatti soggette ad imposizione di confine in applicazione dei (possibili) dazi e dell’Iva gravanti sulle merci all’atto dello sdoganamento, con riscossione diretta in dogana. In pratica l’Iva non sarà più possibile regolarla, in modo neutrale per l’operatore, con integrazione della fattura di vendita, come accade oggi per gli acquisti Intra UE. Sul piano procedurale, il nuovo assetto determinerà sia per l’esportatore che per l’importatore l’obbligo di presentare per ogni operazione una specifica dichiarazione doganale sia per far circolare liberamente la merce nel singolo mercato che per assoggettarla a particolari regimi di manipolazione o trasformazione. Inoltre, solo a titolo d’esempio, per l’operatore inglese esportare dei beni comporterà, addirittura, il suo stabilimento all’interno dell’UE. Il cambio di rotta è netto ed evidente, infine, se si considera che in dogana, oltre ai dazi ed all’Iva, possono essere applicate fortissime barriere non tariffarie; si pensi alle norme sulla sicurezza, sulla salute, sulle certificazioni di qualità, sulle norme di etichettatura e, in generale, sugli oneri e le limitazioni che possono gravare per l’ingresso di un bene in un sistema doganale. È infatti probabile che si avranno sempre di più normative divergenti che potranno limitare le operazioni di import nell’uno o nell’altro sistema doganale. È il caso, ad esempio, dell’ipotetico avvicinamento dei sistemi agricoli o alimentari UK a quelli USA, oggi non sempre compatibili con le norme unionali e che in futuro potrebbero ulteriormente limitare gli scambi tra UE e UK.
#Brexit