Le regole IVA e Accise

Le regole IVA e Accise

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A cura di Benedetto SantacroceEttore Sbandi

Le regole Iva e accise, potrebbero influenzare non solo gli scambi di beni tra UK/UE (si veda altro articolo pubblicato) ma anche tutte le transazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizio) che gli operatori non residenti realizzeranno all’interno del singolo mercato. In effetti, allo stato attuale ogni operazione posta in essere in Italia da un operatore inglese ovvero in UK da un operatore italiano non comporta, il più delle volte, alcun adempimento da parte dello stesso operatore non residente. Si pensi, ad esempio, che se un operatore inglese effettua un acquisto dei beni in Italia e rivende gli stessi beni in Italia ad un soggetto passivo d’imposta italiano, l’operatore inglese non dovrà porre in essere alcun adempimento se non richiedere, tramite la propria amministrazione e in modo del tutto telematico, il rimborso dell’Iva assolta. In futuro, per effetto del “Brexit” l’operatore inglese, pur non dovendo assumere in Italia alcuna posizione, dovrà, in relazione al rimborso dell’Iva assolta sull’acquisto seguire la procedura più lunga (6/8 mesi rispetto ai 4 previsti per i soggetti residenti dell’art. 38 ter del Dpr 633/72). Per le prestazioni di servizio, nulla muta, in sostanza, rispetto all’attuale impostazione, infatti, le prestazioni di servizio rese nei confronti di un operatore non residente sia esso o meno stabilito nell’UE, determinano l’emissione di una fattura fuori campo Iva, in quanto l’operazione è tassata in base al committente. Così per le prestazioni ricevute che l’operatore nazionale assoggetta ad imposta in Italia con il sistema del reverse charge. Unico effetto è, che non trattandosi più di un soggetto identificato in un altro Stato membro, l’operatore nazionale non dovrà più redigere l’Intrastat.
Sempre sul piano degli adempimenti l’operatore inglese dovrà necessariamente nominare, a differenza degli operatori già stabiliti in altri Stati dell’UE, un rappresentate fiscale in uno degli Stati membri se vorrà realizzare operazioni di e-commerce diretto ovvero in tutti quei casi in cui sarà possibile o si dovrà necessariamente ricorrere per gli adempimenti al MOSS (mini one shop stop) o OSS (one shop stop). Queste tipologia di operazioni, come ha sottolineato, la Commissione europea nel suo Piano d’azione 2016 del 7 aprile scorso) sarà esteso, dapprima a tutto l’e-commerce indiretto (vale a dire la cessione di beni materiali) e poi, a tutte le operazioni di installazione, di montaggio e assiemaggio di un bene presso il cessionario residente in uno dei 27 Stati membri e, poi anche alle cessioni di beni transfrontaliere.
Un altro problema che si potrebbe verificare, per una diversa impostazione che gli ordinamenti interni potrebberoavere, si potrebbero acuire i casi di doppia imposizione che ad oggi sono calmierati dall’esistenza di organismi centrali di controllo e di indirizzo ovvero dalla presenza importante della Corte di Giustizia. Si pensi ad esempio alla doppia tassazione che viene operata in Italia per l’importazione di beni che sono soggetti a licenza per la quale l’acquirente paga una royalty al licenziante e che l’autorità doganale vorrebbe che fosse liquidata direttamente in dogana. Tale royalty viene liquidata in un primo tempo con autofattura e poi accertata dalla Dogana con richiesta di ripagarla (in contrasto a dire il vero con la sentenza Equoland. Infine per la accise il Brexit potrebbe far venir meno l’armonizzazione raggiunta creando nuove forme di protezionismo dei singoli mercati.

 

 

 

#Brexit

 

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