FIRME E DOCUMENTI ELETTRONICI

FIRME E DOCUMENTI ELETTRONICI

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A cura di Alessandro MastromatteoBenedetto Santacroce

Lo sviluppo di un mercato digitale europeo comune viene perseguito anche attraverso le nuove regole in tema di firme elettroniche da utilizzare per la sottoscrizione di documenti elettronici. Nel disciplinare le firme l’articolo 25 del regolamento eIDAS prescrive innanzitutto come ad una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate. Inoltre secondo l’articolo 44 del regolamento, ad un documento elettronico non devono essere negati effetti giuridici per il solo motivo della sua forma elettronica. Si introduce quindi, sia per le firme che per i documenti, un principio generale di non disconoscimento della loro validità ed efficacia per la sola ragione della loro forma elettronica. Senza imporre l’utilizzo di alcuna particolare tecnologia, il regolamento eIDAS si limita a individuare i requisiti che una firma deve rispettare. La firma elettronica è innanzitutto l’insieme di dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici ed utilizzati dal firmatario per firmare. In questa definizione si ravvisa una differenza profonda con l’attuale normativa nazionale contenuta nel CAD, dove la firma elettronica è invece un insieme di dati utilizzati, non tanto per firmare, quanto come metodo di identificazione informatica. Per aversi una firma elettronica avanzata è invece necessario il rispetto di quattro requisiti e cioè la connessione univoca al firmatario, l’idoneità ad identificarlo, la creazione con dati che il firmatario può utilizzare sotto il suo esclusivo controllo e, infine, il collegamento ai dati sottoscritti in modo da rilevare ogni successiva modifica. Si tratta dei requisiti già richiesti per le soluzioni di firma elettronica avanzata disponibili sul mercato nazionale per la sottoscrizione di documenti elettronici. La terza tipologia di firma è quella qualificata: si tratta di una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo e basata su un certificato qualificato per le firme elettroniche. Al fine di coordinare la disciplina nazionale su documenti informatici e firme elettroniche con quella europea, attraverso le modifiche apportate dallo schema di CAD agli articoli 20 e 21 viene riconosciuto pieno valore legale al documento informatico quando sottoscritto con firma elettronica il quale soddisfa il requisito della forma scritta e, ai sensi dell’articolo 2702 del Codice civile, fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni anche quando sottoscritto digitalmente con firma elettronica semplice. Solamente per gli atti che devono farsi obbligatoriamente per iscritto, ai sensi dell’articolo 1350, comma 1, nr. da 1 a 12 del Codice civile, sarà necessario utilizzare una firma qualificata o digitale. In questo si ricorda come il regolamento eIDAS nulla dispone circa le firme digitali, le quali resteranno una prerogativa dell’ordinamento interno: lo schema di nuovo CAD le fa rientrare a tal fine tra le firme qualificate.

 

 

#Digitalizzazione d'Impresa

 

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