FATTURA ELETTRONICA: ERRORI BLOCCANTI, REVERSE CHARGE E ACCERTAMENTI

FATTURA ELETTRONICA: ERRORI BLOCCANTI,  REVERSE CHARGE E ACCERTAMENTI

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A cura di Alessandro MastromatteoBenedetto Santacroce


Più tempo per allineare i sistemi informatici ai nuovi controlli predisposti sui file fatturapa trasmessi al Sistema di Interscambio: slitta infatti al 1 dicembre 2016 il termine, inizialmente fissato al prossimo 1° agosto 2016, per la trasformazione degli avvisi in errori bloccanti. Da tale data i file che non dovessero superare uno o più dei nuovi controlli sul file fatturapa saranno quindi scartati dal sistema. L’informazione circa il differimento del termine, pubblicata ora sul sito fatturapa.gov.it, era stata comunque anticipata nel corso dell’audizione del 20 luglio 2016 presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe Tributaria dalla direttrice dell’Agenzia delle entrate Rossella Orlandi. A partire dal 9 maggio 2016, infatti, sono stati introdotti nuovi controlli sui file trasmessi al Sistema di Interscambio per le fatture destinate alle pubbliche amministrazioni. Per consentire il necessario adeguamento al nuovo regime di verifiche, sino al 31 luglio 2016 il mancato superamento di uno o più di questi nuovi controlli non avrebbe comportato lo scarto del file ma solamente l’invio di un avviso al mittente, per il momento non bloccante, all’interno della Ricevuta di consegna o della Notifica di mancata consegna. Dal 1 agosto 2016 sarebbero stati invece scartati i file che non avessero superato uno o più di questi controlli, come la verifica di coerenza tra le linee di dettaglio ed i dati di riepilogo così come la presenza del blocco di riepilogo per ogni aliquota IVA. Nel corso dell’audizione parlamentare era stato però ricordato come nel corso del mese di Giugno 2016, nonostante un sensibile miglioramento delle percentuali di mancato superamento dei controlli, circa il 26 per cento delle fatture ricevute e gestite dal Sistema di Interscambio hanno presentato almeno un avviso non bloccante. Tale percentuale ha perciò indotto l’Agenzia delle entrate a posticipare la trasformazione dei controlli da avvisi in errori bloccanti, per dare ulteriore tempo per la messa a punto dei sistemi informatici dei fornitori preposti alla generazione delle fatture. Per consentire quindi il necessario adeguamento al nuovo regime di verifiche del rispetto delle specifiche tecniche, il mancato superamento di uno o più dei nuovi controlli non comporterà lo scarto del file ma solo una segnalazione con invito ai fornitori ad adeguarsi entro e non oltre il 1 novembre 2016. Nel mese di novembre uno specifico monitoraggio ne misurerà il livello di compliance. Dal 1 dicembre 2016, tuttavia, saranno scartati i file che non dovessero superare uno o più di questi controlli. Le procedure di controllo per la trasmissione tramite Sistema di Interscambio – SdI sono importanti per i contribuenti che intendono utilizzare tale piattaforma per consegnare le proprie fatture non solo alle pubbliche amministrazioni ma anche a clienti privati. Lo scorso 20 giugno 2016, infatti, in attuazione delle previsioni del decreto legislativo n. 127 del 2015, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato le bozze di documenti tecnici che permetteranno, dal 1 gennaio 2017, di utilizzare lo SdI anche nei rapporti commerciali tra privati, garantendo ai contribuenti la possibilità di adeguamento per tempo dei propri sistemi gestionali e contabili. Inoltre è stato messo gratuitamente a disposizione, dal 1 luglio 2016, un servizio per la generazione, trasmissione e conservazione elettronica delle fatture, secondo quanto richiesto dall’articolo 1, comma 1 del decreto 127 de 2015. L’ultimo provvedimento da emanare è quello che conterrà le regole per trasmettere, previo esercizio di opzione, i dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, al fine di beneficiare delle agevolazioni correlate e cioè il venire meno di una serie di obblighi di comunicazione dichiarativa, quali spesometro, comunicazioni black list, modelli Intrastat, l’esecuzione di rimborsi IVA in via prioritaria e la contrazione dei termini per l’accertamento. In questo senso, nel corso dell’audizione la Orlandi ha sottolineato come accanto alla trasmissione tempestiva, strutturata e completa dei dati delle fatture sarebbe auspicabile l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciato, così da portare ad un incremento spontaneo della tax compliance dei contribuenti. Tuttavia, è stato esclusa la possibilità di non operare attraverso accertamenti analitico induttivi, sulla base di presunzioni semplici, nei confronti di contribuenti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti mediante la fatturazione elettronica. Ciò determinerebbe, ad avviso dell’Agenzia, una limitazione dei propri poteri di controllo che, partendo da elementi certi in suo possesso come fatture e pagamenti, riesce comunque a ricostruire il volume d’affari individuando eventuali ricavi in nero. Allo stesso modo è stata esclusa la possibilità di pervenire ad una disapplicazione del meccanismo del reverse charge laddove venisse normativamente introdotto l’obbligo di trasmettere telematicamente i dati delle fatture. La fatturazione elettronica costituisce in questo senso uno strumento di contrasto e prevenzione delle nuove frodi complementare, e non alternativo, all’inversione contabile il quale, inoltre, si applica per settore economico e non avendo riguardo ad una specifica platea di operatori.

 

 

 

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