Circolare 33 sui rimborsi Iva

 Circolare 33 sui rimborsi Iva

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A cura di Benedetto SantacroceAnna Abagnale

Con la Circolare n. 33, pubblicata ieri dall’Agenzia dell’Entrate, sono stati forniti opportuni chiarimenti in materia di rimborsi Iva e dei requisiti necessari ai fini dell’esonero dalla presentazione della garanzia. In seguito alle novità introdotte dai D.Lgs. 156/2015158/2015, l’Agenzia ha ritenuto, innanzitutto, di dover meglio precisare in quali casi è prevista la sospensione dal rimborso, ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 472/1997, specificando in particolare gli effetti sull’erogazione dei rimborsi Iva, che determinano le comunicazioni di irregolarità o i debiti erariali in corso di pagamento mediante rateazione.
Nel caso di comunicazione di irregolarità, premesso che dall’invio della stessa il contribuente - se vuole evitare l’iscrizione a ruolo - ha 30 giorni per procedere al pagamento, qualora i 30 giorni non siano ancora decorsi, l’ufficio procede con l’esecuzione del rimborso, nel caso in cui sia stata presentata istanza. Viceversa, scaduti i 30 giorni, nel caso di mancato pagamento delle somme dovute, l’ufficio può procedere con la sospensione totale o parziale del rimborso Iva. Quanto ai pagamenti rateizzati, sulla base del fatto che l’accesso alla rateazione non è più subordinato alla presentazione di garanzie, l’Agenzia ha chiarito che le rate non ancora pagate relative all’accertamento con adesione, all’acquiescenza, alla conciliazione giudiziale e al reclamo/mediazione non debbano essere considerate carichi pendenti ai fini della sospensione dei rimborsi Iva, fatte eccezioni le ipotesi in cui l’omesso/ritardato pagamento di rate comporti la decadenza dal beneficio della rateazione.
Lo stesso vale in riferimento agli avvisi di liquidazione delle dichiarazioni di successione. Anche con riferimento alla rateazione di cartelle di pagamento, siccome non sussiste l’obbligo di presentazione della garanzia, ai fini dei rimborsi Iva, le rate non ancora versate non sono considerate carichi pendenti e non comportano la sospensione totale o parziale del rimborso, ad eccezione delle ipotesi in cui il contribuente non paghi cinque rate, anche non consecutive, decadendo così dal beneficio della rateazione. L’Agenzia, inoltre, considerando la particolare situazione economico-finanziare del contribuente o la sopravvenuta incertezza della pretesa tributaria, ha ritenuto che non comportano la sospensione dal rimborso gli atti la cui riscossione è stata oggetto di sospensione amministrativa o giudiziale. Sottolineando poi come la sospensione ex art. 23 D.Lgs. 472/1997 (e quella di cui all’art. 38-bis, comma 8, nei casi di fattispecie penalmente rilevanti), sia lo strumento specifico predisposto dal legislatore ai fini di una tutela cautelare dei crediti erariali disciplinati dalla normativa tributaria, l’Agenzia precisa che il fermo amministrativo, come istituto di carattere generale diretto alla tutela delle regioni di credito delle amministrazioni statali, trova un’applicazione meramente residuale.
Quanto alla portata innovativa dal documento interpretativo, in particolare, può essere richiamata la parte in cui è previsto il superamento della Circolare 32/E/2014, riguardo i rimborsi Iva in presenza di avvisi di accertamento e rettifica. Infatti, è stato precisato che l’avvenuto integrale soddisfacimento della pretesa erariale nei termini di legge da parte che soggetto che abbia versato spontaneamente quanto richiesto, possa considerarsi idoneo a rimuovere gli effetti pregiudizievoli dell’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento ai fini dell’erogazione del rimborso Iva, superando pertanto il precedente orientamento per cui la mera notificazione dell’atto nei due anni precedenti impediva la possibilità di ottenere il rimborso senza prestare garanzia.
Infine, un ultimo chiarimento dell’Agenzia ha riguardato l’applicazione della sanzione per omessa prestazione della garanzia nell’Iva di gruppo nel caso di franchigia. Qui, in assenza della prestazione di tale garanzia, la compensazione effettuata non può dirsi perfezionata e, di conseguenza, è dovuto il versamento dell’Iva indebitamente compensata con effetto ex tunc, ma sempre al netto della citata franchigia.

 

 

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