APA nautica: regola IVA

APA nautica: regola IVA

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A cura di Carla Bellieni e Benedetto Santacroce

Nel noleggio nautico, la c.d. APA, (Advance Provisioning Allowance), il fondo spese che il noleggiatore versa al Comandante per la copertura delle spese della vacanza, è esclusa da Iva mentre costituisce maggiorazione del charter - e va così sottoposto ad Iva - l'addebito  per il consumo di quei beni (tipicamente il carburante) che servono al funzionamento del mezzo.  Queste precisazioni, che chiariscono anche pronunce precedenti, sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate a seguito di una consulenza giuridica promossa dal MYBA, the Worldwide Yachting Association. La questione che si poneva era di comprendere quale fosse la corretta applicazione dell'IVA sull'APA, che per contratto viene versata dal noleggiatore contestualmente al pagamento del noleggio, soggetto ad Iva. La Direzione Centrale Normativa ha fornito una soluzione interpretativa che, nel pieno rispetto del quadro giuridico- contrattuale di riferimento, degli obblighi e delle responsabilità delle parti e così della natura delle somme in questione, garantisce siano evitati salti e duplicazioni di imposta.
L'Agenzia delle Entrate ha preso atto che le somme relative all'APA non costituiscono somme acquisite dall'armatore ma dal Comandante, che ha responsabilità diretta nei confronti del noleggiatore riguardo alla movimentazione ed al rendiconto delle stesse, e su queste premesse ha precisato che:
- dal punto di vista giuridico, l'APA rappresenta somme rientranti nella sfera giuridica del noleggiatore, affidate al Comandante, destinate ad essere spese per acquisti del noleggiatore, - dal punto di vista fiscale, nel rapporto fra l'Armatore ed il noleggiatore l’APA, non qualificandosi quale pagamento di alcuna cessione di beni o prestazione di servizi, non rientra nell'applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera a), del D.P.R. 633/72, in quanto mera "movimentazione di carattere finanziario". Poiché attraverso l'APA trovano regolazione finanziaria anche quei costi posti contrattualmente a carico del noleggiatore, costituenti spese "operative" del noleggio (tipicamente carburanti e lubrificanti), l'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente precisato che l'addebito di queste specifiche spese costituisce parte variabile del corrispettivo del noleggio e deve perciò essere assoggettato ad IVA in base allo stesso regime dello specifico contratto di noleggio cui le spese si riferiscono, così evitando, in piena coerenza col sistema, salti e duplicazioni d'imposta.
In considerazione della circostanza che la quantificazione del maggior corrispettivo costituito dalla parte variabile del costo del noleggio risulta "ancorata ad elementi fattuali non ancora realizzati e pertanto non conosciuti dalle controparti" fino al termine del noleggio (in conformità alla circolare 16/E/2013 e alla sentenza della Corte di Giustizia Causa - C-419/02) l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale maggior corrispettivo può essere quantificato (ed assume rilevanza fiscale) soltanto a consuntivo, sulla base della rendicontazione fornita dal comandante.

 

 

 

 

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