A cura di Benedetto Santacroce
A decorrere dal 1 gennaio 2017 gli obblighi fiscali connessi alle cessioni di tartufi da parte dei raccoglitori occasionali nei confronti di ristoratori o commercianti viene completamente rivista dalla L 122/2016 (legge europea 2015-2016), cambiando in modo sostanziale il meccanismo di funzionamento dell’intero settore economico interessato. Ulteriore modifica che riguarda il prezioso prodotto è l’abbattimento dell’aliquota Iva che passa dal 22% al 10%.
La modifica è stata imposta al legislatore fiscale dalla minaccia di una infrazione che stava per essere mossa dalla Commissione Europea perché l’attuale normativa risultava del tutto incompatibile (sotto più profili) con la direttiva 2006/112/CE (caso EU Pilot 8123/15/TAXU). A dire il vero, la modifica vuole raggiungere anche ulteriori obiettivi: in primo luogo, introduce un meccanismo di ritenuta alla fonte che impone la tassazione immediata e debitamente tracciata della cessione che avviene tra il raccoglitore occasionale e il commerciante; in secondo luogo, la ricevuta che dovrebbe documentare il passaggio dei beni tra i suddetti soggetti, dovrebbe consentire una maggiore tracciabilità del prodotto; infine, la riduzione dell’aliquota dovrebbe avere, oltre ad un effetto di perequazione rispetto ad altri prodotti analoghi anche lo scopo di ridurre i fenomeni di frode diminuendo l’interesse economico che avrebbero coloro che pongono in essere fatture soggettivamente inesistenti. Fenomeni che negli ultimi tempi hanno avuto eco sulla stampa nazionale.
Il nuovo meccanismo della ritenuta e i raccoglitori occasionali
La legislazione vigente prevede che i commercianti o ristoratori nel momento in cui ricevono i tartufi da raccoglitori dilettanti o occasionali sono obbligati a autofatturarsi l’Iva senza possibilità di detrarsela e senza alcun obbligo specifico di identificare il cedente. Questa regola, a dir poco originale era in pieno contrasto con i principi Iva imposti a livello di Unione Europea dalla direttiva 2006/112/CE. La direttiva (o legge dell’Iva europea) prevede, infatti, che nei passaggi intermedi fino al consumatore finale l’imposta per gli operatori economici deve essere neutra. Inoltre, risultava incompatibile con il sistema Iva perché prevedeva il sorgere di un Iva in una cessione effettuata da un soggetto (il raccoglitore) che per stessa previsione della norma non era un soggetto passivo d’imposta. Per correggere queste regole che erano e sono in contrasto con la direttiva Iva il legislatore, all’art. 29 della Legge europea 2015-2106 ha previsto che limitatamente ai raccoglitori occasionali ( è stata cancellata la dizione di raccoglitore dilettante) il cessionario operatore economico deve operare una ritenuta d’imposta con obbligo di rivalsa. La ritenuta che verrà operata con l’aliquota del primo scaglione di reddito (23%) sarà commisurata all’ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22% a titolo di deduzione forfettaria delle spese di produzione del reddito.
Per raggiungere gli scopi che la norma si propone risulteranno di particolare interesse gli adempimenti che verranno introdotti dall’Agenzia delle Entrate per monitorare il fenomeno, non solo in modo diretto, ma anche indiretto, con individuazione dei raccoglitori occasionali.
Nuove aliquota
Per i tartufi freschi, refrigerati, ma non specialmente preparati per il consumo immediato viene meno l’aliquota del 22% sostituita dall’aliquota del 10%. Questa previsione, solo parzialmente, riequipara il tartufo ad altri prodotti alimentari che sono attualmente trattati al 4%.
Decorrenza
le modifiche entrano in vigore per le cessioni di tartufo effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2017. L’operatività si avrà, dunque, dalla consegna o spedizione del tartufo al cessionario ovvero dall’emissione della fattura o dal pagamento. Sul pagamento bisogna segnalare che la nuova disposizione dovrebbe ridurre anche l’uso del contante che nelle specifiche transazioni a, fino ad oggi, un impiego costante.