D.M. 4 AGOSTO 2016: RIDUZIONE TERMINI DI DECADENZA DA ACCERTAMENTO

D.M. 4 AGOSTO 2016: RIDUZIONE TERMINI DI DECADENZA DA ACCERTAMENTO

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A cura di Alessandro MastromatteoBenedetto Santacroce

Effetto premiale della riduzione di un anno dei termini ordinari di accertamento subordinato alla piena tracciabilità dei pagamenti, ricevuti o effettuati, superiori a trenta euro: nel dare attuazione alle regole dettate dal decreto legislativo n. 127 del 2015 in tema di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri e delle fatture, emesse e ricevute, il decreto ministeriale datato 4 agosto 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri) ha disciplinato infatti, con decorrenza dal prossimo 1 gennaio 2017, i requisiti per beneficiare della decadenza anticipata dall’accertamento, occupandosi anche delle modalità di effettuazione e comunicazione dei controlli a distanza e della definizione del perimetro soggettivo dei contribuenti ammessi al programma di assistenza fiscale dell’Agenzia delle entrate. Con riguardo all’agevolazione della riduzione di un anno del periodo ordinario per le verifiche ed i controlli, il decreto ministeriale del 4 agosto 2016 individua e definisce tre presupposti per la sua efficacia precisando anche le cause che determinano la decadenza dal beneficio: il regolamento sembra andare in qualche modo oltre il dettato normativo contenuto all’articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 127 del 2015, il quale si limita a subordinare la riduzione dei termini accertativi unicamente alla garanzia della tracciabilità dei pagamenti.
Pagamenti tracciabili. Il decreto del 4 agosto 2016 introduce innanzitutto una soglia quantitativa, prevedendo l’obbligo di utilizzare esclusivamente mezzi di pagamento tracciabili per tutte le transazioni, effettuate o ricevute, di importo unitario superiore a trenta euro. L’effettuazione o il ricevimento anche di un solo pagamento oltre soglia mediante contanti determina, per espressa previsione regolamentare, la non operatività dell’agevolazione. La soglia di trenta euro è quella stabilita dal decreto ministeriale del 24 gennaio 2014 in attuazione della norma sui pagamenti elettronici, di cui all’articolo 15, comma 4 del decreto legge n. 179 del 2012, la quale impone, dal 30 giugno 2014, l’obbligo per commercianti e professionisti di accettare pagamenti, anche attraverso carte di credito e di debito, quando superiori a tale importo. A tendere, con tutta probabilità, la soglia potrebbe essere rivista al ribasso, in considerazione del nuovo comma 4-bis dell’articolo 15, come introdotto dalla Stabilità 2016 ed in attesa del decreto interministeriale attuativo, il quale fissa a cinque euro, e quindi per i micro-pagamenti, la possibilità di utilizzare strumenti tracciabili. Per l’operatività del beneficio della riduzione dei termini di accertamento, possono essere comunque utilizzate non solamente carte di debito o di credito ma anche bonifici bancari o postali, assegni bancari, circolari o postali, recanti la clausola di non trasferibilità.
Redditi dichiarati. Il regolamento ministeriale limita inoltre, rispetto a quanto prescritto dal decreto 127 del 2015, la contrazione dei termini di accertamento unicamente ai redditi di impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi. Si introduce così un ulteriore presupposto per la piena operatività della disciplina consistente proprio nella limitazione del beneficio alla particolare tipologia di redditi.
Tale requisito deriva dal fatto che gli obblighi di comunicazione riguardano solo i ricavi e i compensi documentati con fattura o soggetti alle regole di certificazione dei corrispettivi. Quindi, ad esempio, un professionista che, oltre ai redditi di lavoro autonomo, produce redditi di capitale si troverebbe nella situazione in cui il fisco sarebbe decaduto dall’azione di accertamento solo e unicamente con riferimento ai redditi di lavoro autonomo e non anche dei redditi di capitale. le fatture corretta dichiarazione di tali redditi.
Comunicazione in dichiarazione. Infine viene posto in capo ai contribuenti l’onere di comunicare nella dichiarazione annuale dei redditi, e per ciascun periodo di imposta, l’esistenza dei presupposti per la riduzione dell’accertamento. La mancata comunicazione determina di per sé, anche in questo caso, l’inefficacia del beneficio accertativo. Si tratta di un ulteriore requisito introdotto dal regolamento ministeriale, e non previsto dal decreto n. 127 del 2015: ciò significa che, di anno in anno, il contribuente che non solo trasmette all’Agenzia delle entrate i dati delle operazioni attive e passive ma utilizza solamente strumenti di pagamento tracciabili, è chiamato a effettuare tale comunicazione formale pena la perdita del beneficio.

 

 

 

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