D.M. 4 AGOSTO 2016: CONTROLLI A DISTANZA

D.M. 4 AGOSTO 2016: CONTROLLI A DISTANZA

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A cura di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

Oltre alle regole operative per ridurre i termini ordinari di accertamento, il decreto del 4 agosto 2016 definisce anche le modalità di effettuazione e comunicazione dei controlli a distanza, individuando infine il perimetro soggettivo dei contribuenti ammessi al programma di assistenza fiscale dell’Agenzia delle entrate. Quanto ai controlli a distanza, l’Agenzia delle entrate può utilizzare i dati delle fatture, emesse e ricevute, e delle eventuali variazioni, per effettuare controlli incrociati con i dati contenuti in altre banche dati conservate anche da altre amministrazioni. Si apre in questo modo una nuova stagione per i controlli a distanza diretti a favorire la tax compliance dei contribuenti e quindi l’emersione spontanea di basi imponibili. Il decreto del 4 agosto 2016 richiama infatti quanto previsto dall’articolo 1, comma 634 e seguenti della legge n. 190 del 2014 (Stabilità 2015) con cui l'Agenzia delle entrate è stata chiamata a mettere a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso. Tale norma ha introdotto nuove e più avanzate forme di comunicazione tra contribuenti e amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli  adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi  tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili. L’oggetto dei dati, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, è alquanto ampio, potendo ricomprendere ricavi o compensi, redditi, volume d’affari e valore della produzione, agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché crediti d'imposta. Il contribuente può segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. Le modalità con cui il Fisco mette a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni sono da ultimo disciplinati dal Provvedimento direttoriale del 15 luglio 2016. Con riguardo ai controlli a distanza, effettuati sulla base dell’incrocio tra i dati trasmessi e quelli a disposizione del Fisco e comunque senza pregiudizio di eventuali ulteriori attività di accertamento, l’Agenzia delle entrate è tenuta, in via telematica, ad informare degli esiti del controllo il contribuente il quale, in ragione delle disposizioni sulla tax compliance, può decidere di adeguarsi ai rilievi e ai disallineamenti comunicati dall’amministrazione finanziaria. Per evitare inoltre la duplicazione dei controlli, i dati delle fatture, emesse e ricevute, trasmessi all’Agenzia delle entrate saranno messi a disposizione anche della Guardia di finanza così da assicurare un migliore coordinamento dei medesimi controlli, evitando di richiedere al contribuente dati già a disposizione del Fisco. In ambito dematerializzazione dei documenti a rilevanza fiscale, e della correlata conservazione elettronica a norma, si è ancora in attesa dei provvedimenti direttoriali attuativi dell’articolo 5 del decreto ministeriale del 17 giugno 2014 il quale, nel prevedere che in caso di verifiche, controlli o ispezioni, il documento informatico è reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico presso la sede del contribuente ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture, dispone anche la possibilità di esibizione dello stesso per via telematica.

 

 

 

 

 

 

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