A cura di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce
In vigore da oggi, 14 settembre 2016, il nuovo CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 179 del 26 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri. Il testo finale del decreto risulta in parte modificato rispetto allo schema approvato in via preliminare dal Governo. Di assoluta rilevanza sono comunque le novità dettate in materia di domicilio ed identità digitale, documenti informatici, firme e pagamenti elettronici. L’articolo 61 del decreto n. 179 del 2016 delega per questo ad un apposito decreto del Ministro per la semplificazione, da adottarsi entro quattro mesi e cioè entro il 14 gennaio 2017, l’aggiornamento ed il coordinamento con il nuovo testo normativo delle regole tecniche ad oggi vigenti, le quali comunque restano in vigore sino all’adozione del regolamento ministeriale. Risulta perciò espressamente sospeso l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti alle regole del D.P.C.M. 13 novembre 2014, operative dallo scorso 12 agosto 2016, ma è fatta salva la facoltà delle amministrazioni di adeguarsi anteriormente al decreto, come accaduto per l’Agenzia delle entrate con l’adeguamento disposto con nota n. R.U. 129255 dell’8 agosto 2016.
Domicilio digitale. La digitalizzazione dei rapporti tra amministrazioni e cittadini si fonda innanzitutto sull’elemento del domicilio digitale definito, dalla nuova lettera n-ter) dell’articolo 1 del CAD, come l’indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a norma eIDAS che consente la prova del momento di ricezione. Il nuovo articolo 3-bis riconosce infatti ai cittadini la possibilità di indicare, al Comune di residenza, un domicilio digitale che costituisce il mezzo esclusivo di comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni. A differenza di quanto previsto per imprese e professionisti, la titolarità di una casella di PEC non costituisce un obbligo per i cittadini. Un domicilio digitale sarà comunque messo a disposizione degli iscritti all’ANPR, secondo modalità individuate con decreto ministeriale.
Documenti informatici. Per digitalizzare i procedimenti, formazione, gestione e conservazione dei documenti devono avvenire in modalità informatica. Lo schema di decreto, modificando l’articolo 21 del CAD, riteneva soddisfatto il requisito della forma scritta di un documento informatico quando sottoscritto con firma elettronica, a prescindere dalla tipologia avanzata, qualificata o digitale utilizzata. Il nuovo testo del CAD sembra fare sul punto un passo indietro reintroducendo il previgente comma 1 dell’articolo 21 secondo cui il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta ma resta liberamente valutabile in giudizio. Inoltre ai sensi del comma 2, quando il documento viene sottoscritto con firma elettronica avanza, qualificata o digitale lo stesso ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile e quindi forma piena prova sino a querela di falso. Infine, rispetto al testo dello schema del CAD, non è stata più recepita l’integrazione all’articolo 22, comma 3: non potevano infatti essere disconosciute le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali analogici quando realizzate mediante processi e strumenti tali da assicurare contenuto e forma identici previo raffronto o certificazione di processo. Resta invece confermata la disposizione del nuovo comma 1-bis dell’articolo 43 secondo cui se il documento informatico è conservato per legge da una pubblica amministrazione, ne cessa il corrispondente obbligo di conservazione in capo a cittadini ed imprese.
Qualificazione e accreditamento. Il nuovo testo dell’articolo 29 del CAD dispone su qualificazione ed accreditamento di prestatori di servizi fiduciari, gestori di posta certificata e conservatori, demandando ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l’individuazione di appositi requisiti, quali un capitale sociale graduato, in ragione dei livelli di servizi offerti, entro il limite massimo di cinque milioni di euro.
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