La collaborazione fisco e contribuenti: regole differenziate per soggetti e tributi

La collaborazione fisco e contribuenti: regole differenziate per soggetti e tributi

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A cura di Benedetto Santacroce

Il nuovo orientamento del fisco nella lotta all’evasione fiscale passa anche dalla creazione di procedure di collaborazione attiva con i contribuenti. Quello che è necessario, però, che tali procedure siano costruite su modelli unici che forniscano effetti premiali identici a tutti e che leggano le realtà imprenditoriali non solo in relazione alla loro singolarità contributiva, ma anche sotto forma di gruppi economici.
In effetti, la collaborazione tra fisco e contribuenti si sta trasformando in uno strumento nazionale e internazionale per favorire lo spontaneo adeguamento ad obblighi fiscali e a una più diffusa compliance di tutti i contribuenti. A fronte di questa collaborazione che si basa su un continuo e puntuale scambio di dati e di informazioni e che si concretizza in una maggiore trasparenza dei contribuenti verso il fisco, l’operatore ottiene numerosi benefici che spaziano dalla semplificazione degli adempimenti alla riduzione delle sanzioni .
Purtroppo, però, stanno nascendo (a dire il vero in modo tumultuoso e empirico) numerose procedure di collaborazione che si distinguono per tributo, per tipologia e dimensione del contribuente e che determinano effetti differenziati non sempre del tutto giustificabili.
Questa situazione non è accettabile per un impresa che opera su diversi territori con imprese di diverse dimensioni ovvero in un unico Paese ma con autorità di riferimento diverse.
Volendo esemplificare meglio il ragionamento è facile percepire l’incoerenza delle singole procedure sia per effetti che per tributi.
Sul piano dei benefici, ad esempio, lo scambio automatico dei dati di fatturazione e dei corrispettivi con il fisco (Dlgs 127/2015) determina: l’eliminazione di alcuni obblighi dichiarativi (spesometro; comunicazioni black list; modelli intrastat acquisti); la priorità nel trattamento dei rimborsi Iva e la riduzione di un anno dei termini di decadenza dell’azione di accertamento dell’Agenzia delle Entrate.
Al contrario, l’adempimento collaborativo (Dlgs 128/2015) determina una riduzione alla metà delle sanzioni amministrative; l’applicazione delle sanzioni solo al minimo edittale; la riscossione degli atti di accertamento è sospesa fino alla loro definitività; sul piano dei rimborsi non opera la priorità, ma viene esclusa la prestazione di garanzie.
Sul piano del tributo sono totalmente differenti le condizioni che danno accesso alla procedura unionale dell’AEO (operatore economico autorizzato) previsto dal Codice doganale dell’Unione Europea, rispetto alle regole procedurali di accesso all’adempimento collaborativo previsto in materia fiscale nei rapporti con l’Agenzia delle Entrate. Inoltre, a livello europeo, si sta sviluppando la nuova figura Iva del Certified Taxable Person (CTP) le cui regole sembrano allo stato attuale svilupparsi in un misto tra l’AEO e l’adempimento collaborativo.
Questi esempi che potrebbero arricchirsi degli schemi applicativi previsti per gli studi di settore ovvero per i contribuenti minori ovvero per i regimi speciali sono esplicativi dei differenti approcci alla medesima materia. Insomma una giungla che non è coordinata e che crea alle imprese un disorientamento che dovrebbe essere evitato. Tutti i contribuenti dovrebbero poter accedere volontariamente a procedure di collaborazione lineari con un processo di adeguamento interno omogeneo e con un panorama di effetti ben codificati. Anche perché è ormai chiaro a tutti quale è la tendenza e allora stimoliamo i contribuenti tutti verso la stessa direzione. Questo aiuterebbe le imprese e i professionisti e renderebbe del tutto standardizzato i meccanismi di controllo (diretto e a distanza) dell’amministrazione finanziaria.

 

 

 

 

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