Analisi il futuro della collaborazione

Analisi il futuro della collaborazione

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A cura di Benedetto Santacroce

L’agenzia delle Entrate collega sempre la compliance con la possibilità di accedere al ravvedimento operoso. Questo abbinamento non sembra essere sempre giusto e anzi in alcuni casi quasi controproducente nella logica di quel dialogo e di quella collaborazione che è stata avviata con la legge di stabilità del 2015.
In effetti, la circolare 42/E/2016 che felicemente chiarisce in modo puntuale come regolarizzare le dichiarazioni omesse o non correttamente presentate entro e oltre i 90 giorni, esprime anche quali sono le carenze dell’istituto (quali l’impossibilità di applicare il cumulo giuridico con conseguente non assorbimento delle violazioni prodromiche ovvero l’impossibilità di una rateazione – istituto che per il contribuente in molti casi costituisce l’unica opzione per regolarizzare la violazione commessa).
Inoltre, le comunicazioni del fisco che dovrebbero essere preventive rispetto all’obbligo dichiarativo sono in molti casi riferiti a periodi pregressi lontani nel tempo, in cui l’accesso al ravvedimento è particolarmente oneroso.
Provando a contestualizzare meglio la questione per poi proporre una soluzione fattibile partiamo da quanto riportato nella stessa circolare. Nella logica della politica di collaborazione il fisco ha mandato ai contribuenti nel corso del 2015, 305.000 lettere di cui 190.000 riferite ai periodi d’imposta 2011 – 2013; nel 2016 ha inviato altre 266.000 lettere per varie anomalie e 2200 lettere per vincite e invierà entro fine anno altre comunicazioni (derivanti dall’elaborazione delle dichiarazioni da spesometro) con riferimento al 2013.
Questa situazione, come dichiara il fisco, ha consentito al contribuente di orientare la propria dichiarazione del 2015 e, più puntualmente, di ravvedere gli errori commessi nei periodi d’imposta precedenti.
Inoltre sempre nello spirito di collaborazione l’Agenzia indica che se la comunicazione arriva (cosa che per ora non è mai accaduto per mancanza del dato da elaborare) entro i 90 giorni dalla scadenza ordinaria il contribuente può integrare la dichiarazione presentata con la sanzione fissa di 250 €.
Da tutto questo si evince che la volontà dell’Agenzia è quella di inviare delle comunicazioni sempre più tempestive e, come fatto per il 730 precompilato possibilmente prima dell’adempimento dichiarativo.
Il passo che si deve fare, in attesa che le informazioni siano acquisite e elaborate con tempestività e affidabilità, è di superare questo schema applicativo che abbina nella maggior parte dei casi la comunicazione al ravvedimento, introducendo una via alternativa. In effetti, specialmente in riferimento al periodo d’imposta appena chiuso le comunicazioni dovrebbero consentire un dialogo immediato con l’amministrazione finanziaria, offrendo la possibilità di una correzione facilitata che esca dallo schema del ravvedimento operoso, ma che sposi più la via della cooperazione. Ovviamente questo meccanismo potrebbe essere previsto in abbinamento ad altre forme di collaborazione, ma mi sembrerebbe uno sforzo necessario per raggiungere un buon livello di compliance.
Il ravvedimento rimarrebbe comunque valido per i periodi d’imposta pregressi a quello appena chiuso.
Per il ravvedimento, poi, sarebbe necessario estendere a questa fase il cumulo giuridico ovvero consentire di correggere solo quelle violazioni che, in caso di accertamento vengono normalmente contestate e non, come accade ora, tutte le violazioni prodromiche progressivamente commesse. Se così non si fa il ravvedimento operoso continuerà a essere un istituto poco frequentato dai contribuenti.

 

 

 

 

#Circolare42

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