Nota sui regimi speciali delle Dogane

Nota sui regimi speciali delle Dogane

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A cura di Benedetto SantacroceEttore Sbandi

L’Agenzia delle Dogane con la nota 84724 del 10 ottobre scorso, anche sulla base di un confronto con la Commissione europea, fornisce degli importanti chiarimenti operativi sulle modalità di attuazione dei regimi doganali, sostanzialmente modificati dal 1 maggio 2016.
La ridisegnata disciplina doganale recata dal codice doganale unionale (CDU - Reg. Ue n. 952.13) è ormai una realtà pienamente in moto e, in questo contesto, tra tutte le novità introdotte, i regimi doganali si presentano come una leva di business ad impatto potenziale enorme per le imprese impegnate sul mercato internazionale degli scambi di merci.
Il sistema dei regimi speciali si presenta da sempre assai articolato e le chance a disposizione degli operatori sono molteplici e variegati. In un quadro complesso come quello già in vigore, infatti, si sono innestate le modifiche normative che, dopo la circ. n. 8/D/16, hanno portato la Dogana ad integrarne i contenuti con la nota qui in commento, che si presenta ora come compendio fondamentale per l’attivazione dei regimi, a cominciare dalle regole sulla competenza degli Uffici a rilasciare le relative autorizzazioni.
l’Agenzia affronta, in primo luogo, la gestione del regime della trasformazione sotto controllo doganale (TSCD), l’unico abbandonato dal legislatore UE. In questi casi, resta infatti la necessità di regolare il momento di transizione per cui, nella nuova disciplina, la riscossione dell’IVA non è più effettuata sulla base del valore delle materie prime dichiarato all’atto del vincolo della merce al regime, bensì con la sospensione del dazio e dell’IVA all’atto del vincolo della merce al regime e la successiva riscossione dei diritti doganali all’atto dell’importazione definitiva della stessa. Tra i chiarimenti l’agenzia precisa che la Commissione europea vuole reintrodurre il contenuto dell’art. 136 del CDC che ammetteva l’esenzione dai dazi con certificato d’origine. In attesa, però, del provvedimento unionale è necessario richiedere alle dogane un’autorizzazione di perfezionamento attivo con conseguente applicazione del dazio.
Interessanti precisazioni, poi, sono fornite per il perfezionamento attivo (TPA): in caso di importazione dei prodotti ottenuti dalle lavorazioni in questo regime, il valore delle merci è determinato sulla base delle regole generali in materia di valore e, in caso di utilizzo nella lavorazione oltre che di merce terze anche di merci unionali, queste ultime devono essere incluse nel valore da dichiarare all’importazione nell’ipotesi in cui l’operatore scelga di utilizzare la modalità di tassazione prevista dall’art. 85 CDU. Solo nel caso in cui l’operatore opti per il metodo del calcolo del dazio sulle materie prime utilizzate nella lavorazione sarà possibile non includere le merci unionali nella determinazione del valore finale
Per il perfezionamento passivo (TPP), invece, è tra l’altro rilevato che, ex art. 259 CDU, la reimportazione dei prodotti compensatori in esenzione dei dazi può essere effettuata dal titolare dell’autorizzazione o da un’altra persona stabilita nell’UE che abbia avuto il formale consenso da parte del titolare dell’autorizzazione e purché siano rispettate le condizioni previste da quest’ultima. A tal fine, si raccomanda particolare cura nella disciplina degli assetti contrattuali del caso.
Ancora, viene trattato il tema del regime dell’end use, a mente del quale sono pagati dazi ridotti o nulli in virtù di precisi utilizzi delle merci. A tal fine, sono regolati i conti di appuramento, il trasferimento a terzi dei diritti ed obblighi del regime e la circolazione delle merci nell’UE.
Un’ultima, interessante novità sta nell’applicazione del discusso art. 161 RD, per cui le autorizzazioni di uso finale e perfezionamento attivo sono rilasciabili anche a soggetti non stabiliti nell’Unione. In proposito, l’Agenzia coglie l’occasione per precisare che le autorizzazioni a soggetti non stabiliti possono essere rilasciate occasionalmente e ove le autorità doganali lo ritengano giustificato; quindi, l’applicazione di tale norma deve essere limitata a motivati casi specifici trattandosi di deroga al principio generale che impone il rilascio delle autorizzazioni ai regimi solo a soggetti stabiliti nell’Unione.

 

I nuovi regimi doganali speciali

a) transito - transito esterno e interno;
b) deposito - deposito doganale e zone franche;
c) uso particolare - ammissione temporanea e uso finale;
d) perfezionamento - attivo e passivo.

Le novità per le autorizzazioni ai regimi
- I regimi speciali sono soggetti ad autorizzazione (che in alcuni casi si identifica con la mera accettazione del DAU).
- L’autorizzazione può essere retroattiva.
- Salve eccezioni, l’autorizzazione è rilasciata ai soli soggetti stabiliti nell’UE.
- Le merci possono essere trattate per equivalenza.

Le novità del perfezionamento attivo

- Non esiste più obbligo di riesportazione.
- I dazi sono calcolati sulle materie prime o sui prodotti trasformati.

Le novità del perfezionamento passivo

- L’importo del dazio sui prodotti trasformati è calcolato sulla base del costo della lavorazione effettuata extra UE.
- La reimportazione è effettuata dal titolare del regime o da altra persona cessionaria dell’autorizzazione.

Le novità dell’end use

- Di regola, il regime si appura solo con l’utilizzo agevolato autorizzato e non con la riesportazione.
- L’end use è comprovato da scritture dedicate ed da apposito conto di appuramento.
- Il regime cd TORO disciplina il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal regime.

 

 

 

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