Comunicazione dati e liquidazioni periodiche Iva

Comunicazione dati e liquidazioni periodiche Iva

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A cura di Alessandro Mastromatteo, Simona Ficola e Benedetto Santacroce

Comunicazioni trimestrali obbligatorie dei dati delle fatture, emesse e ricevute, e delle liquidazioni periodiche IVA con eliminazione dello spesometro: le novità, contenute all’articolo 4 del decreto-legge fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017, sono finalizzate a contrastare in maniera più proficua l’evasione fiscale riducendo il lasso temporale tra il momento dichiarativo ed il recupero dell’eventuale maggiore IVA dovuta e non versata dal contribuente sulla base delle liquidazioni periodiche. In caso di incoerenza dei dati trasmessi, o di disallineamento tra i dati comunicati ed i versamenti effettuati, il contribuente, informato degli esiti, potrà fornire i chiarimenti necessari oppure versare quanto dovuto ricorrendo al ravvedimento operoso. Il nuovo articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010 impone di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, una comunicazione contenente i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. I dati delle fatture passive da trasmettere nel trimestre comprendono esclusivamente i documenti annotati nel medesimo periodo nel registro acquisti: la ricezione di una fattura passiva determina quindi l’obbligo di comunicarne i relativi dati non nel trimestre di ricevimento ma in quello di registrazione. I dati, da trasmettere in forma analitica, comprendono almeno dati identificativi dei soggetti coinvolti, data e numero, base imponibile, aliquota applicata, imposta e tipologia di operazione. La seconda comunicazione trimestrale, da trasmettere con le stesse tempistiche di quella dei dati delle fatture, riguarda i dati delle liquidazioni periodiche IVA: vanno cioè comunicati i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni anche se a credito. Dall’obbligo di comunicazione delle liquidazioni sono esonerati i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva annuale o all’effettuazione di liquidazioni periodiche. Per rendere maggiormente efficaci entrambi gli obblighi di comunicazione si è intervenuti sul versante sanzionatorio, con una sanzione pari a 25 euro per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, sino ad un massimo di 25.000 euro, e una sanzione da 5.000 a 50.000 euro per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA. Entrambe le comunicazioni finiranno in qualche modo per favorire la fatturazione elettronica tra privati B2B, considerando l’assoluta necessità di disporre in modalità elettronica ed integrata dei dati delle fatture, emesse e ricevute. E’ stato per questo previsto che l’assolvimento dell’obbligo di conservazione di fatture elettroniche e documenti informatici si intenda assolto in caso di trasmissione degli stessi tramite il Sistema di Interscambio con memorizzazione da parte dell’Agenzia delle entrate. L’aggravio di adempimenti comunicativi per i contribuenti è nei fatti compensata dall’eliminazione delle comunicazioni black-list, di quelle effettuate dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e noleggio nonché dei modelli Intra per gli acquisti intracomunitari di beni e servizi. A fronte dell’adeguamento tecnologico richiesto per le comunicazioni trimestrali, è riconosciuto un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, di 100 euro per i contribuenti con volume d’affari, relativo all’anno precedente all’investimento, non superiore a 50.000 euro. L’articolo 4 del decreto-legge introduce inoltre un differimento dell’obbligo di trasmissione della dichiarazione annuale IVA: mentre per il 2016, il termine di invio rimane infatti fissato al mese di Febbraio 2017, dal 2017 in avanti la dichiarazione andrà inviata tra il 1° febbraio ed il 30 aprile di ogni anno. L’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri viene infine spostato al 1 aprile 2017, rispetto all’originario termine previsto al prossimo 1° gennaio 2017. Con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere previsti termini differiti in relazione a particolari distributori automatici caratterizzati da specifiche variabili tecniche. L’obbligo di comunicazione è esteso espressamente anche alle prestazioni di servizi rese tramite distributori automatici, superando così quei dubbi interpretativi emersi dal testo originario dove si parlava di obbligo solamente per le cessioni di beni. Infine è stata prorogata sino al 31 dicembre 2017 la possibilità di trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri, in luogo della loro re-fiscalizzazione, per le imprese che operano nella grande distribuzione le quali, a prescindere dalla superficie dei punti vendita, abbiano optato per la loro trasmissione telematica per ciascun punto di vendita secondo l’articolo 1, commi da 429 a 432 della legge n. 311 del 2004, norma quest’ultima in vigore sino al 31 dicembre 2016.

 

 

 

 

#Legge di Bilancio 2017

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