A cura di Benedetto Santacroce
L’attuazione e la corretta gestione delle nuove regole imposte per l’estrazione dei beni da un deposito Iva è affidata, in termini di responsabilità e adempimenti , al depositario. In effetti, la nuova formulazione dell’art. 50 bis del Dl 331/93 (a dire il vero anche in modo un po’ ridondante) prevede in capo al depositario adempimenti e responsabilità del tutto innovativi che si sommano a quelli attualmente vigenti.
In primo luogo, al momento dell’estrazione il depositario deve provvedere, entro il 16 del mese successivo all’estrazione, al versamento in nome e per conto di chi estrae dell’imposta gravante sui beni estratti. Il depositario è solidalmente responsabile dell’imposta.
In secondo luogo, in caso di mancato pagamento dell’imposta si rende applicabile la sanzione di cui all’art. 13 del Dlgs 471/97 di cui il depositario è solidalmente responsabile con chi estrae. Ovviamente, nel caso in cui chi estrae assolve l’imposta con utilizzo del plafond Iva, senza averne la disponibilità, della relativa sanzione risponde solo chi estrae e non il depositario.
In terzo luogo, in caso di importazione e di presentazione della garanzia da parte dell’importatore, il depositario ha anche un obbligo di comunicazione alla dogana dei dati di estrazione.
Infine, l’inosservanza delle regole previste in capo al gestore del deposito nella fase dell’estrazione, in forza dell’art. 50 bis comma 8 del Dl 331/93, oltre a far scattare un ulteriore e ridondante responsabilità solidale, viene valutata per la revoca dell’autorizzazione del deposito.