Trasmissione opzionale dei dati delle fatture: al via le regole

Trasmissione opzionale dei dati delle fatture: al via le regole

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A cura di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

Entro il prossimo 31 dicembre 2016 va esercitata l’opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture, emesse e ricevute, al fine di beneficiare della riduzione dei termini per l’accertamento, dei rimborsi Iva anticipati e dell’esonero dall’obbligo della comunicazione di cui al Dl 193/2016: con il provvedimento direttoriale n. 182070 del 28 ottobre 2016, in attuazione dell’articolo 1 comma 3 del Dlgs 127/2015 in materia di fatturazione elettronica, l’Agenzia delle entrate stabilisce modalità e termini di invio dei dati. Il comunicato stampa chiarisce che questa comunicazione, avendo perfetta coincidenza sotto il profilo della tempistica, delle informazioni, nonché dei formati, sostituisce in toto la comunicazione trimestrale dei dati delle fatture introdotto, appunto, dal DL 193/2016. Non esercitare per tempo l’opzione comporta per i contribuenti, obbligati comunque all’invio trimestrale dal 2017, la perdita dei benefici della riduzione di un anno dei termini ordinari di accertamento e la velocizzazione dei rimborsi Iva.
L’opzione per la trasmissione telematica dei dati può essere esercitata esclusivamente in modalità telematica, utilizzando le apposite funzionalità messe a disposizione sul sito web dell’Agenzia delle entrate, previa autenticazione con le credenziali per l’accesso ai servizi. Il termine per esercitare l’opzione scade il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati, diviene dunque essenziale attivarsi in tempo utile anche considerando che la prima scadenza di invio è fissata al 31 maggio 2017. Quindi esercitando l’opzione il contribuente si impegna alla specifica trasmissione, ma ha ancora 5 mesi per adeguare i propri sistemi, adeguamento che sarà comunque necessario e obbligatorio anche in assenza dell’opzione, in forza di quanto stabilito dal citato Dl 193/2016. L’opzione vincola il contribuente per l’anno solare in cui ha inizio la trasmissione e per i quattro successivi e, se non revocata entro il 31 dicembre dell’ultimo anno del quinquennio, si estende di volta in volta per ulteriori cinque anni. Una volta esercitata l’opzione vanno trasmesse, distintamente, le informazioni di tutte le fatture emesse nel corso del periodo d’imposta, delle fatture ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali, nonché le relative variazioni. Il provvedimento direttoriale, richiamando l’adempimento dell’annotazione delle fatture passive nel registro acquisti, chiarisce che i dati riguarderanno non tutti i documenti ricevuti nel trimestre di riferimento ma solo quelli contabilizzati e registrati nel medesimo periodo ai fini dell’esercizio della detrazione. Il file contenente le informazioni sarà in formato XML: in questo modo si origina inevitabilmente un meccanismo virtuoso, peraltro auspicato dallo stesso legislatore, per l’utilizzo massivo della fatturazione elettronica anche tra privati, in quanto di per sé in grado di restituire un dato puntuale ed immediatamente utilizzabile dal sistema per far fronte anche agli adempimenti comunicativi. Non è un caso, infatti, che il provvedimento riconosca la possibilità di non trasmettere i dati delle fatture elettroniche quando inviate e ricevute mediante il Sistema di Interscambio utilizzato per le fatture pa, e formate secondo quanto previsto dal DM 55 del 3 aprile 2013. In questo caso l’Agenzia delle entrate acquisirà esclusivamente i dati, contenuti nelle fatture elettroniche. Tornando alle modalità di trasmissione, il provvedimento richiede di garantire non solo l’autenticità dell’origine dei dati, mediante autenticazione del trasmittente, ma anche l’inalterabilità degli stessi apponendo sul file la firma digitale del soggetto obbligato alla trasmissione o di un suo delegato, oppure mediante l’apposizione di un sigillo elettronico da parte del sistema. Le modalità di trasmissione avvengono attraverso protocolli sicuri su rete internet.

 

 

 

 

 

#Digitalizzazione d'impresa

#Legge di Bilancio 2017

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